lunedì 18 giugno 2012

Diritto annuale CCIAA 2012: la proroga dei termini di versamento di Unico 2012 fino al 20 agosto 2012 sia applica anche per il diritto camerale annuale

La proroga dei termini di versamento delle imposte derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012, disposta dal DPCM 6 giugno 2012, si applica anche al diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.
È il logico corollario di quanto disposto dall’art. 8 del DM 11 maggio 2001 n. 359, che fissa la scadenza di pagamento del diritto in esame entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Naturalmente, la facoltà di avvalersi della proroga compete alle stesse condizioni previste dal DPCM in oggetto.
In occasione del differimento disposto lo scorso anno dal DPCM 12 maggio 2011, l’applicabilità della proroga al diritto in questione era stata espressamente confermata dal Nota Min. Sviluppo economico 30 maggio 2011 n. 103161.
Si ricorda che, come già rilevato su queste colonne, con il DPCM 6 giugno 2012 sono stati prorogati i termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012, in relazione:
- a tutti i contribuenti persone fisiche, anche se non soggetti agli studi di settore;
- ai contribuenti diversi dalle persone fisiche, se sono soggetti agli studi di settore.
In sede di conversione del DL 2 marzo 2012 n. 16 (cosiddetto “decreto sulle semplificazioni fiscali”) nella L. 26 aprile 2012 n. 44, è stato invece “messo a regime” il differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno.
Per effetto di quanto sopra, quindi, analogamente allo scorso anno, tutte le persone fisiche, anche se non soggette agli studi di settore, possono beneficiare della proroga dei versamenti derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012.
Tali versamenti devono essere eseguiti:
- entro il 9 luglio 2012 (invece del 18 giugno 2012, in quanto il 16 giugno cade di sabato), senza alcuna maggiorazione;
- dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012 (invece del 18 luglio 2012, tenendo conto della suddetta proroga a regime per i termini scadenti ad agosto), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Con specifico riferimento al diritto annuale, della proroga potranno quindi beneficiare tutte le imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani e coltivatori diretti, imprenditori commerciali iscritti nella sezione ordinaria), anche se non soggetti agli studi di settore.
In relazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche, la proroga interessa i soli contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dai modelli UNICO e IRAP, in scadenza il 18 giugno 2012, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione (attualmente 5.164.569 euro).
Nei confronti dei soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono essere eseguiti negli stessi termini sopra evidenziati.
Pertanto, anche riguardo al diritto annuale, possono fruire della proroga tutti i soggetti diversi dalle imprese individuali che soddisfano le suddette condizioni, quali le società di persone e le società di capitali che hanno approvato il bilancio nei mesi di aprile o maggio.
Invece, devono procedere al versamento nei termini originari, ad esempio:
- tutti i soggetti diversi dalle imprese individuali che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore oppure che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
- le società semplici, agricole e non, iscritte nella sezione speciale del registro, in quanto non esercenti attività d’impresa e, come tali, non soggette agli studi di settori.
Fonte: Eutekne