martedì 18 maggio 2010

Perdite di bilancio: cosa fare per ricostituire il capitale al minimo legale?

La delibera di ricostituzione, anche al minimo legale, del capitale sociale deve necessariamente essere preceduta dalla delibera di copertura delle perdite (cfr. studio n. 3658 del Consiglio nazionale del Notariato).
Ciò premesso, l'operazione di ricostituzione del capitale deve essere condotta necessariamente nel rispetto del diritto di opzione dei soci; dunque l'offerta ai terzi e la sottoscrizione da parte di questi ultimi del capitale ricostituito potrà avvenire dopo che l'aumento sia stato offerto ai soci e questi non abbiano esercitato nei tempi previsti il diritto di opzione.
Ai sensi dell'art. 2481-bis c.c. il collocamento dell'inoptato, presso i soci sottoscrittori che ne abbiano fatto richiesta o presso i terzi, deve poi essere espressamente previsto dalla delibera. Faccio pure presente che occorrerà rispettare i limiti eventualmente previsti per il trasferimento delle quote (il che potrebbe rendere più laboriosa l'operazione, a meno che non si decida con altra precedente delibera di eliminare tali vincoli).
Qualora i vecchi soci non sottoscrivano l'aumento, essi, per effetto dell'annullamento delle quote derivante dalla perdita del capitale, perderanno la qualità di soci e, se intervenga un terzo a sottoscrivere l'aumento, lo stesso diverrà l'unico nuovo socio; qualora invece l'aumento non venga sottoscritto dai terzi, la società si verrà a trovare in stato di liquidazione. In caso di ricostituzione del capitale sociale, gli organi sociali, compreso il Collegio sindacale, restano in carica.