venerdì 28 maggio 2010

Giochi e scommesse sportive: due nuovi codici tributo per pagare gli interessi per ritardati pagamenti

Come spiega il quotidiano on line dell’Agenzia delle Entrate “Fisco Oggi”, per contrastare il fenomeno delle scommesse illegali, con specifiche convenzioni vengono richiesti ai titolari di concessione determinati adempimenti per evitare l'evasione ed elusione fiscale e per tutelare il giocatore. Tra questi c'è l'obbligo della corresponsione di una quota per l'esercizio della raccolta (codice tributo 5152) e il versamento allo stato delle vincite "dimenticate" (codice tributo 5120).
Se le relative somme vengono versate in ritardo il versamento di tali somme dovrà essere maggiorato degli interessi.
Con la risoluzione n. 41/E del 26 maggio l’Agenzia delle Entrate ha pertanto istituito i codici "5124" e "5126” per il pagamento di detti interessi.
I titolari di concessione di giochi pubblici, quindi, devono utilizzare i nuovi codici tributo 5124 e 5126 per versare, tramite il modello F24 Accise, gli interessi maturati per aver pagato con ritardo il canone di concessione, le vincite non riscosse e i rimborsi non richiesti entro i termini di regolamento di gioco.
All'interno del modello "F24 Accise" i due codici andranno inseriti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", nella sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione".
Nel campo "ente", andrà inserito il carattere "M", nel campo "codice identificativo" andrà indicato il codice concessione, l'anno per il quale viene eseguito il versamento va indicato nel campo "anno", nel formato "AAAA".
Il campo "mese", invece, andrà così compilato: per il codice tributo "5124", per indicare il primo o il secondo semestre a cui si riferisce il versamento si utilizzerà, rispettivamente, o il codice "1" o "2".
Per il codice tributo "5126", invece, va inserito il mese relativo al pagamento, nel formato "MM".
Riportiamo a seguito il testo della risoluzione.
Risoluzione del 26/05/2010 n. 41
- Agenzia delle Entrate –
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardato pagamento del canone di concessione e delle vincite non riscosse e rimborsi non richiesti entro i termini di regolamento di gioco, dai titolari di concessione per la raccolta dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni
Testo:
L’articolo 38, ai commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni, nell’ambito delle misure di contrasto del gioco illegale, individua le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su base ippica. I titolari delle suddette concessioni sono tenuti al pagamento:
- del canone di concessione previsto dalle convenzioni approvate con decreti interdirettoriali che disciplinano l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 38 , commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e successive modificazioni e integrazioni;
- delle somme non riscosse e dei rimborsi non richiesti di cui all’articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo il 1 gennaio 2005, concernenti le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, sono acquisiti dall’Erario.
Al fine di consentire il versamento delle somme in parola, con le risoluzioni 3 agosto 2006, n. 97, e 26 luglio 2007, n. 189, emanate dall’Agenzia delle entrate, sono stati istituiti rispettivamente i seguenti codici tributo:
-5152 “ canone di concessione scommesse a quota fissa, giochi pubblici sportivi, giochi pubblici su base ippica”
- 5120 “vincite non riscosse e rimborsi non richiesti entro i termini del regolamento di gioco, delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse di cavalli”
In caso di ritardato versamento delle suddette somme, i titolari delle concessioni sono tenuti al versamento dei relativi interessi, come previsto dalle convenzioni per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni.
Al fine di consentire il versamento dei predetti interessi, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, si istituiscono i seguenti codici tributo:
· “ 5124” denominato “Interessi per ritardato pagamento del canone di concessione scommesse a quota fissa, giochi pubblici sportivi, giochi pubblici su base ippica;
· “ 5126” denominato “Interessi per ritardato versamento delle vincite non riscosse e rimborsi non richiesti entro i termini del regolamento di gioco, delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli”.
I suddetti codici tributo sono utilizzati esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, nella specifica sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello di versamento “F24 Accise”, reperibile in formato elettronico sui siti Internet www.aams.gov.it e http://www.agenziaentrate.gov.it/.
Di seguito si riportano le modalità di compilazione degli altri campi presenti nel predetto modello di versamento.
- campo “ente”, il carattere “M”;
- campo “codice identificativo”, il codice concessione;
- campo “anno”, l’anno per il quale si effettua il versamento, nel formato “AAAA”
Inoltre, il campo “mese” è valorizzato:
- per il codice tributo “5124” , con “1” o “2” , per indicare , rispettivamente, il primo o il secondo semestre per cui si effettua il pagamento, nel formato “MM”;
- per il codice tributo “5126” con l’indicazione del mese per cui si effettua il versamento, nel formato “MM”.