mercoledì 10 febbraio 2010

Obblighi informativi società di capitali: chiarimenti

Con Circolare 29 gennaio 2010, n. 2, Assonime ha fornito alcuni chiarimenti operativi in riferimento alle novità introdotte dalla Comunitaria 2008, recepita con la L. n. 88/2009, sugli obblighi informativi negli atti, nella corrispondenza e nei siti web.
In particolare è stato chiarito quanto segue:
•l'obbligo delle società di capitali di indicare sede, ufficio del registro presso cui sono iscritte, capitale sociale versato nonché presenza di socio unico, va esteso allo "spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico", ovvero il web. Conseguentemente, le e-mail indirizzate a soggetti esterni sono assoggettate a tale obbligo;
•qualora la società offra servizi di commercio elettronico, sul sito della stessa vanno indicate maggiori informazioni, quali: partita IVA, prezzi e tariffe, indicazioni per contattare e comunicare con l'azienda, ecc.
Riportiamo una sintesi della normativa sugli obblighi informativi delle società di capitali
Società: Nuovi obblighi informativi sul web
Una nuova normativa europea introduce nuovi obblighi per le imprese relativamente alla comunicazione (art. 42 Legge n. 88/2009, che modifica l’art. 2250 del Codice Civile).
In particolare, le società di capitali, devono pubblicare sul proprio sito web:
a) la sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione;
b) il capitale sociale : con specifica di quanto effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio;
c) l’eventuale stato di liquidazione della società;
d) se, in caso di SpA o di Srl, la società ha un socio unico.
Ciò riguarda non solo i siti web ma anche gli altri spazi elettronici su cui l'Azienda ottiene visibilità, dunque sono inclusi i social networks, i blog e tutti i media elettronici che danno visibilità all'azienda.
Il mancato adempimento comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2.065 Euro.