giovedì 18 febbraio 2010

Intrastat: invio dichiarazioni 2010 sanabili fino al 20 luglio

Nessuna sanzione sarà applicata dall'Amministrazione finanziaria per le eventuali violazioni commesse nella compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 (obblighi mensili) e al primo trimestre 2010 (obblighi trimestrali), a patto che siano sanate trasmettendo, entro il prossimo 20 luglio, elenchi integrativi elaborati secondo i criteri fissati dalla normativa in materia in corso di emanazione.
E' quanto stabilito dalla circolare n. 5/E del 17 febbraio, con cui l'Agenzia delle Entrate, richiamandosi esplicitamente a una norma dello Statuto del contribuente (articolo 10, comma 3, della legge 212/2000): "le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza…", viene incontro alle esigenze degli operatori economici.
Questi ultimi, infatti, in attesa che venga pubblicata la normativa nazionale di recepimento delle modifiche apportate alla direttiva comunitaria 2006/112/Ce, potrebbero incorrere in errori nella compilazione degli elenchi, "toccati" da alcune importanti novità.
Le direttive 2008/8/Ce, 2008/9/Ce e 2008/117/Ce, intervenute sulla 2006/112/Ce, hanno infatti recato significative modifiche in materia di Iva, entrate in vigore il 1° gennaio scorso.
In particolare, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, le nuove norme estendono l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat anche alle prestazioni di servizio per le quali il committente è debitore dell'imposta, prevedono la possibilità di rendere obbligatoria la presentazione telematica degli elenchi a decorrere dal 2010, stabiliscono che la periodicità è in linea generale mensile, ma, a determinate condizioni, i singoli Stati la possono rendere trimestrale.
Pertanto, essendosi verificate obiettive condizioni di incertezza, non verranno applicate sanzioni per le violazioni - sanate entro il 20 luglio 2010 - riguardanti gli elenchi relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010, per gli obblighi mensili, e al primo trimestre 2010, per gli obblighi trimestrali.
Fonte: Fisco Oggi
Riportiamo il testo della Circolare del 17/02/2010:
OGGETTO: Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie –
Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE.
Come noto, dal 1° gennaio 2010 la Direttiva 2006/112/CE è stata modificata dalle Direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE. In particolare, la Direttiva 2008/8/CE e la Direttiva 2008/117/CE hanno modificato gli articoli 262 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE, relativi agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
I predetti articoli, nella nuova versione, prevedono quanto segue:
• gli elenchi riepilogativi comprendono, oltre agli acquisti e cessioni di beni, anche le prestazioni di servizio intracomunitarie, per le quali il committente è debitore dell’imposta ai sensi dell’art. 196 (prestazioni generiche);
• la periodicità degli elenchi in questione, come regola generale, è mensile;
• è prevista la facoltà per gli Stati membri di fissare una periodicità trimestrale al ricorrere di determinate condizioni;
• gli Stati membri possono esigere che la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.
La normativa interna di recepimento della novellata disciplina comunitaria non è stata ancora pubblicata. Ne consegue che ad oggi gli operatori non hanno la possibilità di conoscere compiutamente il quadro normativo che disciplina i nuovi obblighi in materia di elenchi riepilogativi (c.d. Intrastat).
Sussistendo, pertanto, “obiettive condizioni di incertezza”, è ragionevole ritenere che, nelle more dell’attuazione a regime della nuova disciplina, gli operatori possano incorre in errori nella compilazione degli elenchi in questione.
Pertanto, in applicazione dell’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei suddetti elenchi, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali.
Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi redatti secondo le modalità che saranno definite dalla normativa in corso di emanazione.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.