venerdì 4 dicembre 2009

Scudo fiscale: ulteriori chiarimenti e proroga dei termini al 30 giugno 2010 per il rimpatrio da San Marino

Con Provvedimento 30 novembre 2009 e Circolare 30 novembre 2009, n. 50, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori importanti precisazioni in merito alla sanatoria fiscale per le attività detenute all'estero (scudo fiscale).

In particolare, con tali nuovi documenti emanati dall'Amministrazione finanziaria è stato chiarito che:
- per le operazioni di rimpatrio o regolarizzazione effettuate dall'1 al 15 dicembre 2009, gli intermediari devono eseguire il versamento dell'imposta straordinaria entro e non oltre il 18 dicembre 2009;
- i contribuenti impossibilitati, per cause oggettive esterne, a perfezionare le operazioni di rimpatrio/regolarizzazione delle attività entro il 15 dicembre 2009, hanno tempo fino al 31 dicembre 2010 per terminare l'iter procedurale; tuttavia, resta fermo che l'imposta straordinaria dovuta, comunque, deve essere pagata entro il 15 dicembre 2009 e che lo scudo fiscale produce i suoi effetti fin dalla data di pagamento dell'imposta stessa.
Proroga per San Marino
Con Circolare 2 dicembre 2009, n. 52, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente in materia di scudo fiscale fornendo ulteriori chiarimenti riguardo ai termini entro cui possono essere completate le operazioni di emersione delle attività detenute all'estero in presenza di cause ostative.
Per l'Agenzia delle Entrate le peculiarità dell'ordinamento giuridico in materia di sistemi di pagamento, strumenti finanziari e servizi di investimento della Repubblica di san Marino che "rallentano" le operazioni di rimpatrio, possono essere considerate come "cause ostative" che autorizzano a procrastinare gli adempimenti oltre il 15 dicembre 2009.
Pertanto, solo per la Repubblica di San Marino, è ammesso che le operazioni di rimpatrio (unica modalità per aderire alla sanatoria) possano essere completate sì oltre il 15/12/2009, ma entro la data del 30 giugno 2010 (anziché alla data del 31 dicembre 2010).
Fonte: seac