giovedì 3 dicembre 2009

Accertamento IVA: rilevanza del brogliaccio rinvenuto presso il cliente e termini di decadenza degli accertamenti

Rilevanza del brogliaccio

Con Sentenza 6 novembre 2009, n. 23585, la Corte di Cassazione ha stabilito che il "brogliaccio" trovato presso i clienti rende superflua l'ispezione sulle scritture contabili, in quanto l'Amministrazione finanziaria può accertare induttivamente l'imposta sul valore aggiunto anche se la Guardia di finanza, che ha effettuato il controllo, non ha ispezionato la contabilità del fornitore.
Secondo la Suprema Corte, quindi, tanto in sede di accertamento induttivo fondato sul ritrovamento della contabilità parallela "in nero", tanto in sede di contenzioso, ricade comunque sul contribuente l'onere probatorio contrario, ossia la possibilità di fornire spiegazioni attendibili circa i dati annotati sul brogliaccio rinvenuto "anche presso terzi".
Termini di decadenza degli accertamenti
Con Ordinanza 9 luglio 2009, n. C-483/08, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che il termine di prescrizione (in Italia, decadenza) per l'accertamento dell'IVA decorre dal giorno di deposito della dichiarazione contenente l'indebita detrazione.
Sono pertanto conformi alla VI Direttiva europea la normativa e la prassi degli Stati che hanno stabilito la decorrenza del termine per accertare l'imposta dal giorno di presentazione della dichiarazione.