lunedì 8 aprile 2013

Spesometro 2013: l’Agenzia delle Entrate con nota del 5 aprile 2013 anticipa la pubblicazione dei nuovi moduli ed istruzioni. Proroga in vista?

La trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”) relative al 2012 non può avvenire con le stesse modalità previste per le annualità precedenti, a seguito delle modifiche normative apportate dal Dl n. 16/2012 (decreto “semplificazioni tributarie”).
Infatti, il decreto ha stabilito che, per le operazioni effettuate dall’1 gennaio 2012 tra operatori economici (business to business), l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate riguarda tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e non più soltanto quelle non inferiori a 3.000 euro.
Pertanto l’Agenzia ha reso noto con nota del 05/04/2013 la necessità di approvare un nuovo modello di comunicazione con le relative istruzioni e specifiche tecniche di attendere, a breve disponibili per il download sul sito dell’Agenzia stessa.
È probabile, come gia anticipato neu giorni scorsi pertanto che il termine del 30 aprile sarà rinviato, anche perché le software house devono avere il tempo necessario per aggiornare i programmi in modo che i contribuenti, a loro volta, possano inserire i dati da comunicare.
Sul punto tuttavia la nota non si sbilancia.
Il provvedimento dovrà chiarire se sia ancora ammessa la possibilità di comunicazione “puntuale” delle operazioni, anziché “per masse”, dato che il riformulato art. 21, comma 1 del DL n. 78/2010 stabilisce che l’adempimento ha per oggetto l’insieme di tutte le operazioni, attive e passive, poste in essere nei confronti di ciascun cliente o fornitore, a prescindere dall’importo unitario.
Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura, resta invece confermato non solo il limite di 3.600 euro, al lordo dell’IVA, ma anche l’obbligo di distinta comunicazione per ciascuna operazione. Presumibilmente, la soglia è stata mantenuta per evitare che i fornitori debbano reperire i dati identificativi dei propri clienti, generalmente “privati consumatori”, per tutte le cessioni e prestazioni effettuate, anche se “sotto-soglia”.
Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/2011 (§ 3.1), il limite di 3.600 euro si applica, innanzitutto, nell’ipotesi in cui sia rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale. In particolare, per tutte le operazioni non documentate da fattura, comprese quelle, elencate nell’art. 22, comma 1 del DPR n. 633/1972, per le quali non viene emesso tale documento. Dunque, l’obbligo comunicativo scatta, a prescindere dall’importo dell’operazione, quando la fattura è emessa su richiesta del cliente o su base volontaria.