venerdì 26 aprile 2013

Modello 730/2013: entro il 30 aprile la presentazione al sostituto d’imposta

Il 30 aprile 2013 scade il termine per presentare, da parte dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, il modello 730/2013 al proprio datore di lavoro o ente pensionistico.
Si ricorda che possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che, nel 2013, sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2013, oppure ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (CAF-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2013 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2012 al mese di giugno dell’anno 2013;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2013 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il modello 730 a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
Modello precompilato e busta con la scelta dell’8 e del 5 per mille
Il Modello 730 può essere presentato:
- al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico);
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).
Ad oggi, il 730/2013 deve essere presentato:
- entro il 30 aprile 2013, se il modello è presentato al sostituto d’imposta;
- entro il 31 maggio 2013, se il modello è presentato al CAF o a un professionista abilitato.
La comunicazione al sostituto d’imposta è possibile soltanto se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale per quell’anno.
In tale ipotesi, il contribuente deve consegnare al proprio sostituto d’imposta il modello 730/2013 già compilato (in questo caso non deve esibire la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione) e la busta chiusa contenente il modello 730-1 (concernente la scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’IRPEF, che deve essere consegnata anche se il contribuente non ha espresso alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici).
Se il contribuente presenta la dichiarazione in forma congiunta, deve inserire le schede per destinare l’8 per mille e il 5 per mille in un’unica busta sulla quale vanno riportati i dati del dichiarante.
La consegna va effettuata direttamente al datore di lavoro o ente pensionistico che rilascia apposita ricevuta.
Fonte: Eutekne – Autore: Arianna ZENI