venerdì 12 aprile 2013

Dichiarazione IMU 2013 : presentazione unica al 30 giugno ed altre novità nel DL 08/04/2013 n. 35

La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Questa è una delle novità in materia di Imu contenute nel DL 8 aprile 2013 n. 35, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali” che così sintetizziamo:
• il termine di presentazione della dichiarazione è individuato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;
• l'efficacia della deliberazione di approvazione delle aliquote/detrazione nonché dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito Internet del Ministero delle Finanze.
A tal fine il Comune deve inviare telematicamente la deliberazione:
• entro il 9 maggio. In caso di mancata pubblicazione entro il 16 maggio, il versamento della prima rata è determinato in misura pari al 50% dell'IMU dovuta sulla base delle aliquote/detrazione dell'anno precedente;
entro il 9 novembre. La pubblicazione, che deve avvenire entro il 16 novembre, ha effetto per la determinazione della seconda rata dovuta nel mese di dicembre. In caso di mancata pubblicazione entro la predetta data "si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente".
Così come accadeva per l’ICI, la cui dichiarazione doveva essere presentata entro un unico termine (coincideva con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d’imposta), anche per l’IMU, quindi, viene eliminata la disposizione che stabiliva che i soggetti passivi fossero tenuti a presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui, a seconda dei casi, ha avuto inizio il possesso dell’immobile, ovvero si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Si ricorda, inoltre, che per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 la dichiarazione doveva essere presentata entro “novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria e delle relative istruzioni”, quindi entro 90 giorni dalla data del 5 novembre 2012 (il DM 30 ottobre 2012 è stato pubblicato sulla G.U. 5 novembre 2012 n. 258).
In altre parole, entro il 4 febbraio 2013 dovevano trasmettere la dichiarazione IMU tutti i proprietari di immobili per i quali l’obbligo dichiarativo fosse sorto tra il 1° gennaio 2012 e il 6 novembre 2012.
Per gli immobili in relazione ai quali la variazione rilevante ai fini IMU si fosse verificata in un momento successivo al 6 novembre 2012, operava il termine “mobile” e ordinario di 90 giorni. Di conseguenza, le situazioni sorte successivamente al 6 novembre 2012 dovevano essere dichiarate nel rispetto del richiamato termine di 90 giorni, in scadenza successivamente al 4 febbraio 2013 (si veda la circ. Min. Economia e Finanze 18 maggio 2012 n. 3/DF).
Considerato che per gli immobili che hanno subito delle variazioni rilevanti ai fini dell’IMU successivamente al 6 novembre 2012 la relativa dichiarazione dovrebbe essere già stata presentata (se ad esempio la variazione è avvenuta il 11 dicembre 2012, il modello di dichiarazione IMU doveva essere presentato entro l’11 marzo 2013), il nuovo termine del 30 giugno, stabilito per la presentazione della dichiarazione IMU, interessa, di fatto, tutti coloro che possiedono immobili che nel 2013 hanno subito delle variazioni rilevanti per le quali è ancora necessario presentare la relativa dichiarazione.
La previsione di un unico termine di presentazione della dichiarazione, si legge nella Relazione illustrativa al decreto, si è resa necessaria per evitare “un’eccessiva frammentazione dell’obbligo dichiarativo derivante dal termine mobile dei 90 giorni e per risolvere gli insolubili problemi che, a legislazione vigente, si sono posti in ordine alla possibilità da parte dei contribuenti di ricorrere all’istituto del ravvedimento, di cui alla lett. b), comma 1, dell’art. 13 del DLgs. n. 472 del 1997”. La citata norma, infatti, prevede due diversi termini di ravvedimento collegati alla natura periodica o non periodica della dichiarazione ed il termine dei 90 giorni non permetteva di definire con certezza la natura della dichiarazione IMU.