venerdì 5 aprile 2013

IRAP 2013: deducibilità analitica IRAP per spese del personale (Circolare 3 aprile 2013, n. 8)

Con Circolare 3 aprile 2013, n. 8, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e modalità applicative in merito alla nuova deducibilità analitica dell'IRAP per i periodi d'imposta 2012 e successivi, e alle istanze di rimborso per le annualità pregresse.
Nel costo del personale dipendente vanno considerate anche le indennità di trasferta, gli incentivi all'esodo, gli accantonamenti per il TFR o altre erogazioni relative al rapporto di lavoro dipendente da effettuarsi negli esercizi successivi.
È precisato che la nuova deducibilità analitica dell'IRAP si affianca a quella forfettaria del 10%: in presenza dei presupposti di entrambe le agevolazioni, le due deduzioni potranno essere godute in misura piena, ma con il limite che la loro somma non può eccedere l'IRAP versata.
Inoltre, la Circolare ha chiarito che, poiché il canale telematico di invio delle istanze in alcune regioni si era chiuso prima della pubblicazione dei chiarimenti, in caso di errori il contribuente è tenuto a presentare, prima della scadenza del termine ordinario di 60 giorni successivi alla riapertura del canale telematico o, qualora più favorevole, entro il 31 maggio, una nuova istanza di rimborso barrando la casella "correttiva dei termini". La richiesta di rimborso verte su periodi d'imposta dal 2007 al 2011.
Infine, in merito alla relazione fra deducibilità analitica IRAP e disciplina delle società di comodo, l'Agenzia ha specificato che nel caso in cui per effetto di tale deduzione, risulti un reddito inferiore a quello minimo per le società di comodo o una perdita, tale circostanza rileverà ai fini dell'applicazione della disciplina relativa alle società in perdita sistematica. Ne deriva che se non ci sono cause di disapplicazione o di esclusione dalla disciplina delle società di comodo, è consigliabile astenersi dalla richiesta di rimborso.
Fonte: Seac