lunedì 4 febbraio 2013

Dichiarazione Imu 2012 : oggi 4 febbraio termine ultimo per la presentazione

Tanti gli interessati, ma altrettanti gli esonerati, come, per il momento, gli enti non commerciali che devono aspettare l’approvazione di un modello dedicato solo a loro
Scade lunedì 4 febbraio il termine per presentare la prima dichiarazione Imu della storia. Dopo l’uscita del modello e di una serie di chiarimenti necessari per capire nel dettaglio chi è veramente tenuto all’adempimento e chi, invece, è esonerato, è arrivato il momento della concretezza: cioè della presentazione.
Il termine riguarda gli immobili per i quali l’obbligo è sorto dal 1° gennaio 2012 e le condizioni che lo determinano sono principalmente due.
La prima si realizza quando vengono effettuate variazioni sugli immobili che impongono una diversa quantificazione dell’imposta, non calcolabile direttamente da parte dei Comuni (in merito all’imminente scadenza rilevano le modifiche eseguite fino al 5 novembre scorso, vale a dire quelle per le quali il termine ordinario dei 90 giorni si esaurisce il 4 febbraio).
La seconda riguarda, invece, il possesso di immobili già denunciati ai fini Ici sulla base di caratteristiche incompatibili con la normativa Imu, come potrebbe essere nel caso di più pertinenze. Infatti, all’epoca dell’imposta comunale sugli immobili, non era stato limitato il numero dei fabbricati “di servizio” (o, meglio, era lasciata ai Comuni la possibilità di farlo), cosa che invece è avvenuta con l’introduzione dell’Imu, ai fini della quale, soltanto una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, può essere considerata pertinenziale dell’abitazione principale e godere della stessa aliquota.
Infine, va segnalata l’ipotesi di manufatti (o aree) che godono di riduzioni d’imposta, ad esempio, gli immobili concessi in locazione per i quali il Comune ha deliberato il calo dell’aliquota.
Il modello da utilizzare è, appunto, quello approvato, insieme alle relative istruzioni, con il decreto 30 ottobre 2012 del ministro dell’Economia e delle Finanze, disponibile sul sito del Df.
Se tanti sono gli interessati, altrettanti sono gli esonerati. E i chiarimenti arrivati tra l’approvazione del modello di dichiarazione e il termine per la presentazione riguardano proprio la platea dei dispensati. È così che, con le prime due risoluzioni dell’anno, il dipartimento delle Finanze ha specificato che gli enti non commerciali tenuti al pagamento dell’Imu in maniera proporzionale, cioè esclusivamente per le “porzioni” adibite ad attività commerciali, per esplicitare la loro situazione dovranno aspettare la realizzazione di un modello ad hoc, tutto per loro (risoluzione 1/2013). Inoltre, come in altri casi, le dichiarazioni Ici già presentate continuano a essere efficaci anche per i terreni agricoli (se non hanno subito variazioni) posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza Iap (risoluzione 2/2013).
In effetti, la progenitrice denuncia Ici nella maggior parte delle ipotesi libera dall’imminente adempimento. Chi, a suo tempo, ha presentato la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili non deve far nulla, poiché i dati comunicati allora mantengono la loro validità anche per l’Imu, naturalmente se non ci sono state variazioni. L’obbligo dichiarativo, infatti, così come disposto per l’Ici, sorge solo quando le informazioni richieste non possono essere acquisite direttamente dalla banca dati catastale.
Dichiarazione omessa o ritardata: le conseguenze
Per saper cosa succede in caso di mancata o differita dichiarazione Imu, bisogna far riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 14 del Dlgs 504/1992. Ebbene, differenziando le possibili casistiche, le sanzioni vanno, in estrema sintesi, così:
• dichiarazione omessa, dal 100 al 200% dell’imposta dovuta, partendo da un minimo di 51 euro
• dichiarazione infedele, dal 50 al 100% del maggior tributo dovuto.
In entrambi i casi, se il contribuente si mette in regola nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria, cioè entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie, la sanzione è ridotta a un terzo.
Infine, quando l’omissione o l’errore non incidono sull’imposta dovuta, la sanzione oscilla tra un minimo di 51 a un massimo di 258 euro.
Fonte: Fisco Oggi - Paola Pullella Lucano