mercoledì 6 febbraio 2013

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2013: guida alla compilazione, rateizzazione ed invio entro il 16 febbraio 2013

Con l’autoliquidazione del premio, il datore di lavoro, entro il 16 febbraio di ogni anno:
- Comunica le retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente
- Calcola il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione)
- Conteggia il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione
- Paga il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 Enti Pubblici”
Per l’autoliquidazione, l’INAIL rende disponibili, ogni anno, i seguenti servizi telematici sul sito www.inail.it – Punto Cliente:
- Visualizzazione e stampa delle basi di calcolo;
- Richiesta e ricezione delle basi di calcolo in formato elettronico;
- Invio telematico dichiarazione salari , per effettuare, con procedura guidata, tutte le operazioni per l’autoliquidazione, compreso il conteggio dei premi.
VALORI DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2012:
• ARTIGIANI:€ 13.710,00 (VERIFICA IL PREMIO UNITARIO ARTIGIANI AFFERENTE A CIASCUNA CLASSE DI RISCHIO)
• SOCI E COLLABORATORI FAMILIARI DITTE NON ARTIGIANE: ANNUALE € 15.514,80 – 1.292,90 MENSILE – 51,72 GIORNALIERA
• IMPRESA FAMILIARE: ANNUALE € 15.582,84 – 1298,54 MENSILE – 51,94 GIORNALIERA
• LAVORATORI PARASUBORDINATI – ANNUALE: Min. € 15.514,80 – Max. € 28.813,20 MENSILE: Min. € 1.292,90 – Max. € 2.401,10 GIORNALIERA: Min. € 51.72 – Max. € 96,04
• PRESTAZIONI OCCASIONALI: Min. € 51.72 – Max. € 96,04 (giornaliera)
• SPORTIVI (retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti): Min. € 15.514,80 – Max. € 28.813,20
Retritribuzioni di ragguaglio:
• ALTRI - Per altre categorie di lavoratori si utilizza la “retribuzione di ragguaglio” (minimale di rendita, divisibile in 300 giorni lavorativi). Si utilizza per quei lavoratori che non percepiscono una retribuzione fissa o non accertabile o per i quali non siano stabiliti salari medi o convenzionali.
RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO:
• Giornaliera: 51,72
• Mensile: 1.292,90
ESEMPIO CALCOLO AUTOLIQUIDAZIONE
IMPORTANTE NOVITA’
Nel corso dell’anno 2012 la circolare che rivaluta l’importo dei premi annuali ha avuto decorrenza 1 GENNAIO 2012. Tale misura ha di fatto semplificato la procedura nel calcolo dell’autoliquidazione. In precedenza infatti l’aumento avveniva in data LUGLIO, con necessità di considerare la “spezzatura” esistente (i primi sei mesi dell’anno calcolati con valore afferente all’anno precedente ed i secondi sei con importo maggiorato).
SCADENZA INVIO DICHIARAZIONI IN MODALITA’ TELEMATICA
Le dichiarazioni delle retribuzioni telematiche possono essere presentate, entro il 16 marzo, anziché entro il 16 febbraio, fermo restando che i premi devono essere comunque pagati entro il 16 febbraio.
INFORMAZIONI GENERALI DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI:
• La dichiarazione delle retribuzioni deve essere effettuata con il modello 1031, cartaceo o telematico, nel quale devono essere indicati i dati retributivi per calcolare il premio.
Soggetti esonerati:
• Sono esonerate dall’obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell’anno precedente, o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista
OBBLIGO DI ISCRIZIONE SOCI :
• Per ciò che attiene all’obbligo assicurativo per i soci che svolgono attività soggette a rischio infortunistico il riferimento normativo è il punto 7 del Decreto 30/06/1965 n.1124 – CAPO III – PERSONE ASSICURATE Art.4: “sono pertanto ricompresi nell’assicurazione obbligatoria INAIL, “i soci delle società cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n.2.” Al riguardo leggasi anche la Circolare n.22 del 28 marzo 2002 INAIL, obbligo assicurativo socio amministratore.
Riferimenti normativi:
• Circolare n. 22 del 28 marzo 2002
• Decreto n. 1124 del 30/06/1965
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL DEI SOGGETTI ARTIGIANI
RIDUZIONE DELLE RETRIBUZIONI PRESUNTE: Il datore di lavoro, che presume di erogare per l’anno di rata un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto per l’anno precedente, deve inviare all’INAIL entro il 16 febbraio un’apposita comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per il calcolo della rata anticipata.
RATEIZZAZIONE DEL PREMIO
VERSAMENTO DELLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA PER I SOGGETTI CHE HANNO OPTATO PER LA RATEAZIONE:
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2011 e devono essere maggiorate degli interessi.
- Il tasso di interesse da applicare è fissato dal Ministero dell’Economia e Finanze in tempo utile per il versamento della 2°, 3° e 4° rata ed è determinato in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell’anno precedente
RATEAZIONE DEL PREMIO DA PAGARE:
- Le aziende senza dipendenti che intendono pagare il premio in quattro rate per la prima volta, devono ugualmente presentare la dichiarazione delle retribuzioni, barrando la casella SI relativa alla rateazione.
Tasso di interesse stabilito:
- L’aliquota stabilita per l’anno 2013 è pari al 3,11%, contro il 3,61 % dello scorso anno. In virtù del citato tasso di interesse, le maggiorazioni, calcolate su ciascuna scadenza, saranno le seguenti:
16 maggio 2013: 0,00741288
16 agosto 2013: 0,01525178
16 novembre 2013: 0,02309068
Per coloro che invece usufruiscono del pagamento rateale per l’autoliquidazione 2012/2013 in scadenza a giugno, fermo restando che entro il 17 giugno 2013 deve essere stato effettuato il versamento del 50% di quanto dovuto, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta rata, scadenti il 16 agosto e 16 novembre, sono:
16 agosto 2013: 0,00511233
16 novembre 2013: 0,01295123
SITUAZIONI PARTICOLARI
LAVORATORI CON CONTRATTO PART TIME
• La base imponibile per il calcolo del premio assicurativo per i lavoratori con contratto part-time non è la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, bensì la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare), determinata moltiplicando la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo (vedi circolari INAIL n. 11/2010 e 43/2010).
RIDUZIONI CONTRIBUTIVE RIDUZIONE PER IL SETTORE EDILE
• La riduzione contributiva per il settore edile è fissata in ciascun anno. Si applica ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili ed in regola con gli adempimenti legati alla sicurezza.
RIDUZIONE DEI PREMI SPECIALI UNITARI PER LE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE AUTOTRASPORTO
• Ai premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123, si applica una riduzione.
RIDUZIONE PER IL SETTORE DELLA PESCA
• riduzione pari dell’80% del premio, sia per la regolazione che per la rata, (ditte esercenti pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari).
REIMPIEGO DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE
La riduzione contributiva è pari al 50% del premio assicurativo dovuto per il dirigente reimpiegato (aziende che occupano meno di 250 dipendenti) che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione per un periodo non superiore a dodici mesi (le aziende in esame devono essere in regola con gli adempimenti DURC)
INCENTIVI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI
Il beneficio si applica esclusivamente alle aziende con autorizzazione concessa entro il 31 dicembre 2007.
INCENTIVI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ E PER LA SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN CONGEDO
Lo sgravio si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. (riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti).
RIDUZIONI PER I CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
I contratti di formazione e lavoro continuano a trovare applicazione esclusivamente nei confronti della Pubblica amministrazione. Sono applicabili le riduzioni del 25% e del 50% a seconda che il datore di lavoro pubblico operi rispettivamente nel centro-nord o nel mezzogiorno.
RIDUZIONI PER I CONTRATTI DI INSERIMENTO
Riduzione a seconda dei casi pari al 25%, 40%, 50% e 100%, in presenza delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 276/2003.
RIDUZIONE PER I DATORI DI LAVORO OPERANTI A CAMPIONE D’ITALIA
Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel Comune di Campione d’Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50%, sia in regolazione che in rata.
RIDUZIONE DEL PREMIO PER LE COOPERATIVE E LORO CONSORZI OPERANTI IN ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE
Cooperative e loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici sono agevolate con una percentuale pari del 75% alle zone montane e del 68% alle zone svantaggiate, già previste per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2010.
CESSAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA NEL CORSO DELL’ANNO
In caso di cessazione dell’attività aziendale (cessazione del codice cliente e di tutte le PAT correlate) nel corso del 2012 devono essere effettuate entro il 16 del secondo mese successivo a quello della cessazione sia la denuncia delle retribuzioni che l’autoliquidazione del premio.