giovedì 14 febbraio 2013

INPS gestione separata 2013: guida all’applicazione delle nuove aliquote contributive 2013

L'INPS, con la Circolare n. 27 del 12 febbraio 2013, rende note le aliquote contributive, le aliquote di computo ed il massimale e minimale per l'anno 2013 per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS.
In particolare, si segnala che le aliquote per il calcolo della contribuzione alla Gestione Separata nell'anno 2013 sono complessivamente fissate come segue:
- soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 27,72% (27,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva);
- soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 20,00%.
A titolo esemplificativo, si ricorda che sono tenuti all’iscrizione presso la Gestione separata i professionisti appartenenti a tutte le categorie residuali, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale, così come la quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nonché i venditori c.d. “porta a porta” ex art. 36 della L. n. 426/1971.
L’Istituto previdenziale precisa che, in virtù delle modifiche introdotte in materia dall’art. 2, comma 57 della L. 92/2012, il valore dell’aliquota contributiva e di computo, prevista nel 2013 per gli iscritti alla gestione separata, è stata elevata al 20% per coloro che sono pensionati oppure assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, mentre è rimasta invariata al 27% per tutti gli altri.
Tuttavia, per quest’ultima categoria, è maggiorata, anche per il 2013, dello 0,72% per l’applicazione dell’aliquota contributiva prevista dall’art. 59, comma 16 della L. n. 449/1997, destinata a finanziare l’estensione, a queste categorie di assicurati, delle tutele relative alla maternità, alla malattia, al congedo parentale, alla corresponsione degli assegni al nucleo familiare, e così via. Detto ciò, il valore complessivo dell’aliquota applicata nel 2013, per coloro che non sono assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, è dunque pari al 27,72%.
Ancora, non si segnala nessuna novità per quanto riguarda la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, che rimane fissata nella misura rispettivamente di 1/3 e 2/3. Fa eccezione, come di consueto, il rapporto di associazione in partecipazione, dove la ripartizione è prevista nella misura del 55% a carico dell’associante e il restante 45% a carico dell’associato.
Ulteriori informazioni, contenute nella circ. 27/2013, riguardano il valore del massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi che, per quest’anno, è fissato nella misura pari a 99.034 euro, analogamente a quanto è stabilito per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Invece, per quanto concerne il minimale per l’accredito contributivo, si segnala che il valore fissato per il 2013 è pari a 15.357 euro. Di conseguenza, gli iscritti che sono soggetti all’aliquota del 20% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale di 3.071,40 euro, mentre, per coloro ai quali si applica l’aliquota del 27,72%, vi sarà l’accredito dell’intero anno con un contributo complessivo annuo pari a 4.256,96 euro.
Un’ulteriore precisazione, fornita dall’INPS, riguarda l’applicazione del c.d. “principio di cassa allargato”, in virtù del quale i contributi afferenti ai compensi erogati, ai collaboratori ex art. 50, comma 1, lett. c-bis del TUIR, entro il 12 gennaio 2013 e riferiti alle prestazioni lavorative effettuate entro il 31 dicembre 2012, sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2012.
In merito alle modalità di versamento dei contributi che deve essere effettuato dal committente (o l’associante) mediante modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.
Invece, nel caso dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata, per i quali l’onere contributivo è completamente a loro carico, il versamento dei contributi deve essere effettuato, tramite modello F24 telematico, alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, a titolo di saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013.