martedì 26 febbraio 2013

BLACK LIST 2013: entro il 28 febbraio 2013 l’invio delle prime nuove comunicazioni

Scade il prossimo 28 febbraio 2013 il termine per l’invio della prima comunicazione “black list” dell’anno, riferita alle operazioni attive e passive imputabili alla mensilità di gennaio.
È, quindi, questo il primo banco di prova per testare gli effetti delle novità in materia di fatturazione e registrazione delle operazioni, introdotte dalla Legge di Stabilità 2013 e applicabili alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013.
Tecnicamente, non vi sono modifiche al testo dell’art. 1 del DL 40/2010 (che ha introdotto l’adempimento) e alle relative disposizioni di attuazione. I possibili nuovi obblighi di comunicazione derivano, però, dal fatto che oggetto del monitoraggio sono le operazioni registrate o soggette a registrazione ai sensi della disciplina dell’IVA; attraverso l’ampliamento degli obblighi di fatturazione si sono ampliati anche quelli di registrazione delle operazioni e, per un effetto di “trascinamento”, quelli di monitoraggio delle operazioni ai sensi del DL 40/2010, se la controparte è un operatore economico localizzato in uno Stato a fiscalità privilegiata.
Le nuove operazioni soggette a fatturazione obbligatoria dal 1° gennaio 2013 sono contemplate dall’art. 21, comma 6-bis, del DPR 633/72. Esse riguardano:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (fatta eccezione per talune operazioni esenti) effettuate nei confronti di soggetti comunitari debitori d’imposta nel proprio Stato membro;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate al di fuori dell’Unione europea.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, le modifiche apportate al DPR 633/72 non dovrebbero avere effetti significativi sugli obblighi di comunicazione. Anche prima del 2013, infatti, i soggetti passivi IVA italiani erano già tenuti a monitorare le prestazioni di servizi (attive e passive) non soggette a IVA per carenza del requisito di territorialità, indipendentemente dal fatto che esse fossero fatturate e registrate o meno, in forza del contenuto del DM 5 agosto 2010.
Va comunque ricordato che il monitoraggio è escluso per i rapporti con i privati, ragione per cui anche eventuali operazioni oggi con fatturazione obbligatoria non rientrano nelle comunicazioni “black list” se la controparte, benché localizzata in uno Stato a fiscalità privilegiata, non ha la natura di operatore economico.
Più complessa è la situazione delle cessioni di beni. Al di là di operazioni “standard” quali le esportazioni o le cessioni intracomunitarie (queste ultime normalmente rappresentano l’eccezione, visto che gli Stati inclusi nelle black list sono generalmente extracomunitari), le uniche cessioni soggette a fatturazione obbligatoria erano rappresentate dalle cessioni di beni in transito o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale. Con l’estensione operata dalla Legge di Stabilità 2013, sono ora soggette a fatturazione anche tutte le cessioni di beni extraterritoriali, con la conseguenza che, ad esempio, se una società italiana avesse in proprietà un bene in Singapore e lo cedesse ad una società ivi localizzata, all’obbligo di fatturazione e registrazione dell’operazione si accompagnerebbe quello di segnalazione nelle comunicazioni black list.
Appaiono dubbie alcune casistiche, quale quella dell’acquisto di carburante all’estero, sulla quale si era concentrata l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, concludendo per l’esclusione proprio in quanto il DM 5 agosto 2010 impone di monitorare le prestazioni di servizi escluse da IVA per carenza del requisito di territorialità, ma non le cessioni di beni (tra i quali rientra il carburante) extraterritoriali. Non risulta chiarissimo il trattamento della fattispecie nell’attuale contesto normativo: l’obbligo di fatturazione per le cessioni extraterritoriali dovrebbe, infatti, riferirsi alle operazioni attive, e non a quelle passive, per cui appare sostenibile l’esclusione di queste ultime anche nelle comunicazioni relative al 2013, in quanto trattasi di operazioni territorialmente rilevanti all’estero per le quali non vige obbligo di autofatturazione (diversamente, per le prestazioni di servizi extraterritoriali l’obbligo previsto dal DM 5 agosto 2010 si riferisce indistintamente a quelle rese e a quelle ricevute).
Qualora si intendesse inserire in modo cautelativo tali operazioni negli elenchi, va comunque tenuto conto che l’obbligo scatta solo se il relativo ammontare eccede i 500 euro, soglia fissata dal DL 16/2012 con finalità di semplificazione.
Fonte: Eutekne