martedì 31 maggio 2011

Decreto Sviluppo: proroga alla rivalutazione terreni e partecipazioni

Il “Decreto Sviluppo” ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001, consentendo a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data del 1° luglio 2011, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1, lett. da a) a c-bis), del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
A tal fine, occorrerà che, entro il termine del 30 giugno 2012: un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva (2% o 4%) per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
Con riferimento alla proroga, che dovrebbe concretizzarsi in un intervento all’interno dell’art. 2 comma 2 del DL 282/2002, non pare si tratti di una mera riapertura dei termini. Il provvedimento in commento, infatti, sembra porre rimedio ad alcuni problemi insiti nell’impianto normativo che finora ha disciplinato l’agevolazione.
Si afferma, inoltre, che i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazione non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, saranno individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.
In assenza del sopracitato intervento legislativo, infatti, l’Amministrazione finanziaria applicava l’interpretazione contenuta nella ris. Agenzia delle Entrate 10 giugno 2008 n. 236, secondo cui, in caso di opzione per la rideterminazione del costo di un bene già rivalutato, era negata:
- sia l’esistenza del diritto a compensare l’imposta già versata in relazione a precedenti rivalutazioni con quella dovuta per la successiva;
- sia l’applicabilità dell’art. 21 del DLgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in base al quale l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dalla data in cui si è verificato il presupposto per la restituzione dell’imposta.
Con tale documento di prassi, era stato chiarito che l’istanza di rimborso doveva essere presentata entro 48 mesi dalla data del versamento (ex art. 38 del DPR 602/73), applicando un’interpretazione che nella maggior parte dei casi si rivelava perdente in Commissione Tributaria).
Ora, invece, mediante le novità del decreto, ossia per espressa disposizione di legge, i soggetti che non effettuano la detrazione sopracitata potranno chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73. Inoltre, il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorrerà dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata.
L’importo del rimborso non potrà essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.
Il DL Sviluppo precisa, poi, che le disposizioni relative al rimborso si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del decreto. Nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulti essere scaduto, la stessa potrà essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla medesima data