mercoledì 30 aprile 2014

Strutture sanitarie private: entro il 30 aprile 2014 la comunicazione dei compensi dei medici 2013

Le strutture sanitarie private entro il termine del 30/04/2014 devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente (2013) in nome e per conto dei professionisti che operano presso le proprie strutture, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 38-42 della L. 296/2006. 
Sono soggette all’adempimento le strutture sanitarie (società, istituti, associazioni, centri medici e diagnostici in qualsiasi forma organizzati, operanti nel settore dei servizi sanitari e veterinari) che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti, oppure concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche.
Al fine di assicurare la tracciabilità e la trasparenza dei compensi spettanti al medico e/o paramedico, tali soggetti sono tenuti ad effettuare i seguenti adempimenti:
- incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
- registrare il compenso incassato per ciascuna prestazione nelle proprie scritture contabili obbligatorie, ovvero in un apposito registro;
- comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente nell’anno precedente.
La procedura di riscossione in esame si applica ai compensi per le prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto contrattuale intrattenuto direttamente con il paziente, che dà luogo a reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR.
Invece, non sono soggetti alla disciplina in commento i compensi dovuti:
- a fronte di prestazioni rese dalla struttura sanitaria privata direttamente al paziente, per il tramite del professionista, nell’ambito di un rapporto che vede la struttura sanitaria parte del rapporto contrattuale instaurato con il cliente;
- a fronte di prestazioni rese dal sanitario in regime di intramoenia;
- ai medici “di base” operanti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Il modello di comunicazione (mod. SSP) deve essere trasmesso, entro il 30 aprile 2014, esclusivamente in via telematica, direttamente (avvalendosi del servizio telematico Entratel o Fisconline), oppure tramite gli intermediari abilitati. Tali ultimi soggetti sono tenuti:
- a rilasciare, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti;
- entro i successivi 30 giorni dalla presentazione, l’originale della comunicazione redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal soggetto obbligato, e copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento, comunicazione che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
In caso di errori ed omissioni, la comunicazione può essere annullata provvedendo alla trasmissione di una nuova comunicazione sostitutiva entro i termini ordinari.
Per la mancata osservanza delle disposizioni in esame, l’art. 1, comma 42 della L. 296/2006 prevede uno specifico regime sanzionatorio.
La struttura sanitaria è assoggettata alla sanzione amministrativa da 1.032 a 7.746 euro (art. 9 del DLgs. 471/97) in caso di violazione degli obblighi:
- di incasso del compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo;
- di registrazione del medesimo compenso nelle scritture obbligatorie, ovvero nell’apposito registro.
È applicabile, invece, la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro (art. 11, comma 1, lett. a) del DLgs. 471/97) in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei compensi, ovvero di comunicazione di dati incompleti o non veritieri.
Fonte: Eutekne