giovedì 3 aprile 2014

Spesometro 2014: entro il 10 aprile 2014 l’invio degli elenchi clienti e fornitori del 2013 per i contribuenti con iva mensile

Tutti i soggetti IVA che liquidano l’imposta nel 2014 con scadenza mensile: entro il 10 aprile 2014 le imprese e i lavoratori autonomi sono tenuti a comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA registrate nel 2013; entro il 22 aprile 2014 (il 20 è la domenica di Pasqua e il giorno successivo è un festivo) sono chiamati all’adempimento, tutti coloro che liquidano l’IVA, nel 2014, con periodicità diversa dalla mensile (trimestrali e regimi forfetari come le nuove iniziative produttive art.13, L. 388/2000). 
Dunque anche gli “ex minimi”, cioè coloro che sono fuoriusciti dal regime per mancanza dei requisiti, e che in base all’art. 27 comma 3 del D.L. 98/2011, sono esonerati dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini Irpef e Iva, sono comunque tenuti alla presentazione dello spesometro e della comunicazione Black List periodica. 
Infine, chiudono il gruppo, il 30 aprile 2014, gli operatori finanziari, tenuti alla comunicazione dei pagamenti per acquisti sopra soglia (3.600 euro) realizzati attraverso l’utilizzo di bancomat o carta di credito. 
I commercianti al minuto (art.22 D.P.R. 633/72) e agenzie viaggi (art.74-ter D.P.R. 633/72) potranno ancora sfruttare una deroga alla regola generale, limitata agli anni 2012 e 2013: le fatture, emesse da tali soggetti, dovranno essere comunicate solo se sopra soglia (3.600 euro), mentre solo dal 2014 dovranno far parte del patrimonio comunicativo, a prescindere dall’importo 
I produttori agricoli in regime semplificato (art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972) sono anch’essi tenuti a presentare lo spesometro 2014 , per le operazioni registrate nel 2013. 
L’art. 36, co. 8-bis, del D.L. 179/2012, conv. con modificazioni dalla L. 221/2012 aveva, infatti, introdotto l’obbligo di presentazione dello spesometro anche per tali soggetti. 
Successivamente la Circolare n.1/E del 15.02.2013 (quesito 2.1) aveva introdotto l’esenzione dall’invio della comunicazione, ma limitandola all’anno 2012. Dal 2013, dunque, gli agricoltori minimi entrano a pieno titolo tra i soggetti obbligati. 
Devono essere comunicate nello spesometro tutte e soltanto le operazioni rilevanti ai fini Iva: 
- cessioni e prestazioni rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura; 
- cessioni e prestazioni rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario non è inferiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva. 
La comunicazione può essere compilata in una duplice modalità: analitica e cumulativa. 
Chi sceglie lo spesometro analitico deve indicare ogni fattura emessa o ricevuta (e relative note di variazione); chi opta per la modalità aggregata riporta, per ogni cliente e fornitore, il numero delle operazioni cumulative, l'importo totale e quello delle note di variazione. 
Le imprese che operano con l'estero devono prestare particolare attenzione alle operazioni da comunicare: dal 2013 entrano nello spesometro anche le cessioni e le prestazioni rese nei confronti di soggetti esteri senza applicazione di Iva per carenza del requisito di territorialità. 
Il corrispettivo di queste operazioni (es. lavorazione effettuata da una società italiana a un cliente Usa non soggetta a Iva ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. 633/72) concorre, dal 1° gennaio 2013, alla formazione del volume d'affari; l'articolo 21, comma 6-bis del D.P.R. 633/72 obbliga i contribuenti a emettere per tali cessioni o prestazioni una fattura ordinaria. 
Restano escluse dallo spesometro le cessioni all'esportazione, le importazioni, nonché le cessioni, gli acquisti e i servizi intracomunitari già oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria. 
Entrano nello spesometro, d’altro canto, in quanto rilevanti a Iva in Italia e non incluse in altra comunicazione, molte fattispecie assimilate alle esportazioni, come le vendite alla Città del Vaticano e a organismi internazionali, le cessioni di navi e apparati similari, le vendite a esportatori abituali, triangolazioni interne (art. 58 D.L. 331/93), le cessioni detassate a viaggiatori ex articolo 38-quater e i servizi internazionali (non imponibili articolo 9). 
Le prestazioni di servizio strettamente legate a operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto) vanno comunicate al netto degli importi esclusi dalla base imponibile (diritti doganali). 
Le operazioni con San Marino (articolo 71 del D.P.R. 633/72) realizzate nel 2013, sono escluse dallo spesometro, in quanto già oggetto delle periodiche comunicazioni black list (quadro BL). L'esonero riguarda anche le cessioni e le prestazioni inferiori alla soglia black list di 500 euro. 
Con la defezione di San Marino dalla black list, probabilmente a partire dal 24 febbraio 2014 o dopo i 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le operazioni con questo Stato, se rilevanti ai fini Iva, dovranno essere ordinariamente inserite nello spesometro, non essendo più necessaria la compilazione del quadro BL. 
Sono, invece, inclusi gli acquisti di beni e servizi effettuati presso fornitori esteri e auto fatturati in Italia: da dichiarare nei quadri FR (se mancano dati analitici del fornitore) o SE, se si opta per la forma analitica, e BL se ci si avvale della forma aggregata.
Fonte: Fiscal Focus