giovedì 1 agosto 2013

Studi di settore 2013: cause di inapplicabilità per cooperative e consorzi

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso ieri, 15 luglio, la circolare n. 23 con la quale sono state fornite indicazioni e chiarimenti relativamente all’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2012 (UNICO 2013).
In linea generale, l’Agenzia affronta tutte le novità che interessano tale periodo: i neo-revisionati studi di settore approvati con i DM 28 dicembre 2012, i nuovi indicatori di coerenza economica di cui ai DM 21 e 28 marzo 2013, i correttivi anticrisi (DM 23 maggio 2013), le principali novità della modulistica e del software applicativo.
Di seguito si evidenziano gli aspetti più rilevanti trattati dalla circolare.
Relativamente alle attività professionali, l’Agenzia ricorda l’istituzione del correttivo a favore dei giovani professionisti che collaborano stabilmente con uno studio professionale, istituito dal DM 28 marzo 2013. Il correttivo trova applicazione per gli studi di settore relativi a geometri, avvocati, commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e architetti ed agisce unicamente sul “tempo dedicato all’attività” dei soggetti che, avendo un’anzianità professionale non superiore a 6 anni, svolgono la propria attività:
- in forma individuale;
- esclusivamente presso altri studi e/o strutture;
- realizzando più del 50% dei propri compensi dalle “stabili collaborazioni”;
- non avvalendosi di lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, ovvero di altri soggetti per prestazione direttamente afferenti l’attività professionale e artistica.
Analogamente all’anno scorso, poi, l’Agenzia delle Entrate esclude, in linea generica, la possibilità di utilizzare retroattivamente, in sede di accertamento, i risultati degli studi di settore evoluti per il 2012 in quanto le variabili utilizzate per costruire tali studi tengono conto degli effetti congiunturali che possono essere assenti o diversi da precedenti periodi d’imposta. In via eccezionale, tali studi, senza le modifiche dei correttivi anticrisi, possono tuttavia trovare applicazione solo per l’eventuale rideterminazione della situazione relativa all’annualità 2010 poiché la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti per il 2012 si riferisce proprio a tale annualità (2010).
Per quanto concerne l’ambito applicativo, viene confermata, a regime a partire dal 2012, l’inutilizzabilità dei risultati degli studi di settore per l’attività di accertamento nei confronti di società cooperative a mutualità prevalente, soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS, soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 64.92.01 – “Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi” e dal codice 66.19.40 – “Attività di Bancoposta”, soggetti esercenti attività d’impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d’imposta in cui cessa di avere applicazione il regime dei “minimi” e, infine, soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività di affitto d’aziende – codice 68.20.02.
Di particolare interesse è il chiarimento relativo alla fruibilità della causa di inapplicabilità degli studi nei confronti di cooperative e consorzi di imprese che operano nel settore degli appalti di lavori, servizi, forniture in campo edile costituite appositamente per raggiungere i requisiti minimi di idoneità tecnica e finanziaria (mediante il cumulo di quelli posseduti dalle singole imprese), necessari ai fini della partecipazione alle gare di appalto.
In taluni casi – osserva l’Agenzia –, il consorzio o la cooperativa, una volta aggiudicati i lavori, assegna i medesimi alle imprese consorziate/socie, fornendo così alle stesse la possibilità di accedere alla realizzazione di opere complesse che, altrimenti, non sarebbero in grado di compiere. Di solito, dal punto di vista contrattuale, i soci o consorziati che eseguono i lavori fatturano le prestazioni alla cooperativa o consorzio, il quale, a sua volta, emette fattura nei confronti del committente, soggetto pubblico o privato.
Quando ricorre tale situazione, le cooperative o i consorzi non possono beneficiare della causa di inapplicabilità degli studi di settore poiché l’elemento determinante ai fini della sussistenza della stessa è la presenza di attività svolte esclusivamente a favore dei soci o associati e degli utenti.
Fonte: Eutekne – Autore: Paola Rivetti