venerdì 2 agosto 2013

Cassetto fiscale 2013: entro il 31 ottobre 2013 semplificato ed ampliato il servizio on line

Con Provvedimento 29 luglio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha approvato alcune semplificazioni alle modalità di utilizzo del servizio di consultazione online Cassetto fiscale delegato da parte degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998.
Una volta ottenuta la delega del contribuente, l'intermediario potrà richiedere l'adesione al servizio esclusivamente in modalità telematica tramite Entratel.
In particolare, ogni contribuente potrà consentire che siano due gli intermediari abilitati a consultare il cassetto fiscale per un periodo di quattro anni (rinnovabili e passibili di revoca).
Le nuove modalità di utilizzo saranno rese operative dal prossimo 31 ottobre 2013.
Con il “Cassetto fiscale delegato”, migliora il servizio di consultazione delle informazioni tributarie dei contribuenti riservato agli intermediari abilitati. Possibilità di delegare fino a due intermediari per un arco di tempo di quattro anni. Notevole risparmio di tempo, inoltre, con l’adesione al servizio e la presentazione delle deleghe da parte dell’intermediario in modalità telematica.
Il servizio sarà operativo entro il 31 ottobre 2013: attraverso il sito internet dell’Agenzia ne sarà data apposita notizia.
Come aderire al servizio
L’intermediario deve, in primo luogo, prendere visione del nuovo Regolamento (allegato al provvedimento) e, dopo averlo sottoscritto, trasmetterlo all’Agenzia tramite Entratel. L’adesione si intende perfezionata quando l’Agenzia fornisce all’intermediario l’attestato di accettazione. Tale atto, contiene anche il codice segreto per accedere al Cassetto fiscale del cliente.
Fino a due intermediari delegati
L’intermediario deve necessariamente acquisire la delega da parte del cliente che consente la consultazione del proprio “cassetto”. Lo schema di delega e le modalità di attivazione saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia. Il mandato ha una validità di quattro anni, è rinnovabile alla scadenza e revocabile in qualsiasi momento sia da parte dell’intermediario sia da parte del cliente.
È possibile autorizzare fino a un massimo di due intermediari, attraverso una delle seguenti modalità:
• comunicando on line all’Agenzia i dati della delega, con le funzionalità rese disponibili nell’area autenticata degli utenti abilitati a Entratel o Fisconline
• compilando lo schema di delega e consegnandolo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia
• compilando lo schema di delega e consegnandolo all’intermediario che provvederà a richiederne l’attivazione esclusivamente attraverso l’apposita funzionalità resa disponibile dal servizio Entratel, osservando le disposizioni, previste dal regolamento, per il conferimento delle deleghe.
Operatività entro il 31 ottobre
Il servizio sarà attivo entro il 31 ottobre 2013. Il provvedimento precisa che fino a tale data, gli intermediari che erano già stati delegati secondo le precedenti condizioni possono utilizzare il “Cassetto fiscale delegato” aderendo alle nuove regole entro il 31 ottobre 2014, indipendentemente dalla scadenza dell’attuale adesione. Inoltre, le adesioni avvenute in base alle precedenti condizioni non sono tacitamente rinnovabili. Infine, le deleghe attive conservano la validità fino alla scadenza, salvo i casi di revoca.
Anche il Vies nel cassetto fiscale
Il Cassetto fiscale si arricchisce di nuove informazioni: entra a farne parte anche il Vies (Vat Information Exchange System), l’archivio informatico degli operatori commerciali autorizzati a effettuare cessioni intracomunitarie, istituito a livello europeo per prevenire le frodi Iva.
Accedendo al servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate - che permette tra l’altro di consultare le informazioni riguardanti le dichiarazioni presentate, i rimborsi e i versamenti delle imposte - il contribuente potrà conoscere in modo semplice e immediato il proprio stato di iscrizione al Vies.
Si ricorda che, attraverso il Vies, in particolare tramite il servizio “Partite Iva comunitarie”, è già da tempo possibile, per gli operatori commerciali titolari di partita Iva che effettuano cessioni intracomunitarie, verificare la validità del numero di identificazione Iva delle loro controparti, attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri dell'Unione Europea.