giovedì 8 agosto 2013

Semplificata la comunicazione dei beni dati in godimento ai soci da presentare entro il 12 dicembre 2013

Ridefiniti i termini e le modalità di trasmissione delle informazioni all’Anagrafe tributaria. Il primo invio, per l’anno di riferimento 2012, andrà effettuato entro il 12 dicembre
Meno dati da trasmettere all’Anagrafe tributaria in relazione ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o ai familiari. Il provvedimento direttoriale del 2 agosto, infatti, per semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche delle osservazioni formulate dalle associazioni di categoria, sostituisce il precedente del 16 novembre 2011, circoscrivendo l’ambito oggettivo della comunicazione.
L’adempimento, che mira a individuare gli effettivi intestatari di un certo tipo di beni, rientra tra le disposizioni introdotte dalla manovra dell’agosto 2011 (articolo 2, comma 36-sexiesdecies, Dl 138/2011) allo scopo di recuperare imponibile non dichiarato.
Allegato al provvedimento, il modello per la comunicazione.
Chi, cosa, come, quando
Sono chiamati all’adempimento coloro che esercitano attività d’impresa, sia individualmente sia in forma collettiva, quindi: imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, associazioni (limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale). In alternativa, può provvedervi lo stesso socio o familiare che ha ricevuto il bene in godimento.
Sono invece dispensate le società semplici.
La comunicazione va fatta, a partire dal periodo di imposta 2012, per ogni bene concesso ai soci o ai familiari dell’imprenditore nell’anno di riferimento, qualora esista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo riguarda anche i beni concessi in godimento in periodi precedenti, se l’utilizzo permane nell’anno cui si riferisce la comunicazione.
Gli elementi richiesti sono: codice fiscale e dati anagrafici del “beneficiario” (per i non residenti, anche Stato estero), informazioni circa l’utilizzo del bene, data della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo versato, valore di mercato del bene.
La comunicazione deve essere trasmessa attraverso i canali telematici dell’Agenzia, Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari autorizzati. L’appuntamento è per il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati concessi in godimento i beni. Per il 2012, primo anno di applicazione della disposizione, la scadenza è fissata al 12 dicembre 2013.
Le semplificazioni
Il provvedimento, come accennato, riduce le informazioni da inviare all’Anagrafe tributaria.
Rimangono fuori dalla comunicazione:
• i beni concessi in godimento agli amministratori della società
• i fringe benefit (articoli 51 e 54 del Tuir) dei soci dipendenti o lavoratori autonomi
• i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale
• i beni di società ed enti associativi (anche non residenti) che svolgono attività commerciale concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano tali beni per fini esclusivamente istituzionali
• gli alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai soci
• i beni a uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei costi, nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge
• i finanziamenti ai soci o ai familiari dell’imprenditore.
Esclusi, inoltre, i beni classificabili nella categoria “altro” del modello (cioè, diversi da autovetture e altri veicoli soggetti a registrazione, unità da diporto, aeromobili e immobili), il cui valore di mercato non supera i 3mila euro, al netto dell’Iva.
Errori nei versamenti delle imposte:
dal Fisco una mano ai contribuenti
In caso di acquiescenza, salvaguardati i comportamenti da cui traspaia con evidenza l’intenzione di utilizzare correttamente l’istituto per definire la situazione