lunedì 5 agosto 2013

Spesometro 2013 : le semplificazioni previste nel provvedimento del 02/08/2013

Definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione della comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini Iva (articolo 21, Dl 78/2010).
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 2 agosto mette in pratica alcune delle misure contenute nel pacchetto di semplificazioni fiscali presentate nella conferenza stampa del 3 luglio scorso, facilitando ulteriormente l’adempimento, già normativamente alleggerito dalle modifiche introdotte dal Dl 16/2012.
Viene chiarito l’oggetto della comunicazione, chi è tenuto all’invio e chi invece è escluso, gli elementi da indicare. Al provvedimento è allegato il modello di comunicazione.
Il Dl 16/2012 ha semplificato gli adempimenti relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva prevedendo che, a partire dal 1° gennaio 2012, relativamente alle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore, tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo.
In relazione a quelle per cui non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, invece, l’obbligo è legato alle sole operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, Iva inclusa.
L’emissione della fattura, in sostituzione di altro documento fiscale, fa scattare l’obbligo della comunicazione.
Tuttavia, per facilitare l’adempimento, il provvedimento prevede che, in sede di prima applicazione delle disposizioni, per le operazioni relative agli anni 2012 e 2013, è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva.
Sempre nell’ottica della semplificazione, qualora, al posto delle fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro, sia stato annotato il documento riepilogativo (articolo 6, comma 1, Dpr 695/1966), nella comunicazione devono essere indicati il numero del documento, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e quello complessivo dell’imposta.
Esclusioni soggettive e oggettive
Non è tenuto alla comunicazione dei dati rilevanti chi si avvale del regime dei minimi (articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007) o dei “nuovi minimi” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011). Sono esclusi dall’obbligo, inoltre Stato, Regioni, Province e Comuni per le operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali.
Riguardo le operazioni, non vanno comunicate: le importazioni, le esportazioni, le operazioni intracomunitarie, le operazioni che sono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria.
Un unico modulo per diversi adempimenti
Oltre che per le operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, il provvedimento prevede che il nuovo modello va utilizzato anche:
• per gli acquisti di beni e servizi legati al turismo, di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuati da persone fisiche non residenti e di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo
• a decorrere dalle operazioni relative al 2012, dagli operatori che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto, nei termini e con le modalità previste dallo spesometro (la modalità è alternativa al tracciato record allegato al provvedimento del 21 novembre 2011)
• a partire dalle operazioni annotate dall’1 ottobre 2013, per gli acquisti da operatori economici di San Marino (la comunicazione va effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione)
• a partire da quelle effettuate dall’1 ottobre 2013, per le operazioni con soggetti residenti, domiciliati o con sede in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato, rispettando i termini indicati nell’articolo 3 del Dm 30 marzo 2010.
Comunicazione “analitica” o “aggregata”
Ulteriore semplificazione è la possibilità di inviare i dati, anziché analiticamente, in forma aggregata, raggruppando i valori delle operazioni effettuate con la stessa controparte, distinguendole le attive da quelle passive.
L’opzione dei dati in forma aggregata non è possibile per gli acquisti da operatori economici di San Marino, gli acquisti e cessioni da/verso produttori agricoli, gli acquisti di beni e di servizi legati al turismo da parte di persone fisiche extra Ue.
Invio della comunicazione
Per le comunicazioni relative al 2012, i contribuenti che effettuano la liquidazione Iva mensile dovranno provvedere all’invio, tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, entro il 12 novembre 2013, i “trimestrali” entro il 21 novembre 2013.
A regime, invece, le scadenze sono rispettivamente il 10 e il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.