mercoledì 3 ottobre 2012

Sanatoria extraue lavoratori irregolari 2012: nuova circolare INPS del 28/09/2012

Come noto, con la Circolare n. 113/2012 l'INPS ha fornito indicazioni operative in merito agli adempimenti da assolvere nei confronti dell'Istituto previdenziale, da parte dei datori di lavoro che aderiscono alla procedura di emersione dei lavoratori extracomunitari.
A completamento delle suddette indicazioni, l'INPS, con la Circolare n. 118 del 28 settembre 2012, è intervenuto per fornire ulteriori chiarimenti in merito al procedimento di verifica del requisito della regolarità contributiva.
Un primo aspetto analizzato nella circolare, riguarda la compilazione del flusso Uniemens che il datore di lavoro non agricolo deve inviare all’INPS prima della convocazione presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Preliminarmente, l’Istituto previdenziale ricorda che la data di assunzione del lavoratore – ovvero quella in cui ha avuto inizio il rapporto irregolare – costituisce la data di inizio attività con dipendenti che il datore di lavoro deve indicare all’atto della presentazione della domanda di iscrizione.
Inoltre, una particolare attenzione viene rivolta alle modalità di indicazione, nella denuncia Uniemens, del codice fiscale del lavoratore che si intende regolarizzare, calcolato utilizzando i dati anagrafici in possesso del datore di lavoro. In tal senso, l’INPS rassicura che la mancata convalida del codice fiscale da parte dell’Anagrafe tributaria non comporta l’annullamento della denuncia relativa al dipendente, bensì solo la sospensione dell’accredito sul Conto corrente assicurativo individuale, che si protrarrà fino al riconoscimento della validità del codice fiscale.
Un ulteriore chiarimento riguarda l’obbligo del datore di lavoro di esibire, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, le copie delle singole denunce Uniemens, prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore, per tutti i mesi interessati dalla regolarizzazione. In questo caso, l’INPS chiarisce che qualora alcune denunce non risultino evidenziate nel rendiconto, vi è comunque la possibilità di dimostrarne l’avvenuto invio stampando la distinta tramite la funzione “Distinta Esito” presente nell’apposito software di controllo fornito dall’INPS, ed esibendola assieme alla ricevuta delle denunce inviate, recante gli estremi identificativi e la data di trasmissione del flusso Uniemens.
Un’altra precisazione contenuta nella circolare riguarda il numero di matricola INPS, che deve sempre essere indicato nella compilazione del modello EM-SUB. Infatti, tale dato consentirà allo Sportello Unico di richiedere il documento di regolarità contributiva al medesimo Istituto previdenziale. La mancata indicazione del numero di matricola dovrà essere “sanata” con un’apposita comunicazione integrativa allo Sportello Unico.
Invece, nel caso dei datori di lavoro agricolo che accedono alla procedura di regolarizzazione, l’INPS ricorda che dovranno dichiarare i lavoratori irregolari interessati dall’emersione utilizzando il modello DMAG trimestrale. Tuttavia, in tale dichiarazione dovranno essere indicati solo e unicamente i lavoratori da regolarizzare, e non anche altri eventuali dipendenti “regolari”. Da ciò deriva che il datore di lavoro agricolo, che nel periodo da regolarizzare ha alle proprie dipendenze anche lavoratori regolari, dovrà inviare due modelli DMAG: uno per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri e un altro relativo ai rapporti di lavoro regolare.
Le restanti istruzioni contenute nella circ. n. 118/2012 riguardano la richiesta del DURC che lo Sportello Unico effettua, per ognuno dei lavoratori interessati, ai fini della verifica della regolarità contributiva del datore di lavoro non agricolo che ha presentato l’istanza di emersione.
A tal proposito, nella circolare si precisa che il DURC ha, in questo caso, una portata limitata in quanto è diretto ad accertare la regolarità degli adempimenti contributivi con esclusivo riferimento ai lavoratori interessati dalla procedura di regolarizzazione. Pertanto, come fa osservare l’INPS, il rilascio di tale certificazione non rientra nell’ambito della disciplina ordinaria prevista dal DM 24 ottobre 2007 e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni in materia di preavviso di accertamento negativo e di silenzio assenso. Invece, per quanto riguarda la certificazione di regolarità contributiva relativa ai datori di lavoro agricolo, nella circolare in esame si fa rinvio a prossimi interventi di prassi.