martedì 30 ottobre 2012

Beni concessi in comodato 2012: deducibili purché strumentali e inerenti

In caso di beni concessi in comodato a terzi, il soggetto comodante può dedurre il relativo costo negli esercizi di competenza mediante la procedura di ammortamento. Condizione necessaria è che tale costo soddisfi il requisito dell’inerenza. In linea di principio, con riferimento ai beni dell’impresa presso terzi, l’Amministrazione finanziaria ha osservato che non viene meno il carattere della strumentalità per il solo fatto che i beni vengono collocati fuori dallo stabilimento dell’impresa stessa. In particolare, nel punto 5 della CM n. 51 del 20 marzo 2000, concernente un “bonus” fiscale, è stato precisato che sono agevolabili anche i beni concessi a terzi in comodato d’uso, purché strumentali e inerenti, affermando che l’inerenza del bene sussiste qualora lo stesso “ceda le proprie utilità all’impresa proprietaria e non a quella che lo ha utilizzato”. Nella successiva CM n. 98 del 17 maggio 2000, è stato ulteriormente chiarito che deve trattarsi di beni senza i quali l’attività non può essere esercitata.
Nella circolare Agenzia delle Entrate n. 90 del 17 ottobre 2001 (punto 3) è stato altresì affermato che possono considerarsi strumentali i beni “utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante.”. Ciò che appare significativo è che in tale documento di prassi paia, opportunamente, superata la precedente affermazione in merito alla necessità che il bene non ceda la propria utilità all’impresa utilizzatrice. Tale requisito non sembra più condizionare la deduzione da parte del comodante.
Nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 2002, sono state ritenute strumentali le attrezzature POS assegnate in comodato ai dettaglianti dalle società specializzate nei servizi di pagamento.
In senso favorevole si è anche espressa la risoluzione 11 luglio 2002, n. 225 concernente un’impresa petrolifera che concede un impianto di distribuzione di carburanti in comodato gratuito al gestore e contestualmente stipula con questo un contratto di fornitura di carburanti e lubrificanti, a mezzo del quale il gestore si obbliga ad acquistare in esclusiva i prodotti della compagnia petrolifera che gli concede in uso l’impianto. Analogamente, nella risoluzione del 16 maggio 2008, n. 196 è stato affermato che il requisito dell’inerenza risulta soddisfatto per un’impresa esercente attività di commercio di vernici e colori proprietaria di tintometri che talvolta venivano concessi in comodato a clienti (ad esempio, le carrozzerie), al fine di incrementare le vendite del proprietario, dal momento che il comodatario è obbligato, in virtù di apposite clausole contrattuali, ad acquistare i materiali esclusivamente dalla ditta che li ha concessi in comodato.
Anche la Cassazione si è espressa in termini analoghi nella sentenza 21 gennaio 2009, n. 1465, laddove ha considerato inerenti all’attività delocalizzata della comodante costi per l’acquisto di attrezzature specifiche concesse in comodato gratuito a terzisti esteri per la realizzazione di veicoli poi acquisiti dalla comodante ad un minor prezzo.
In senso conforme, sempre relativamente a fattispecie di concessione di beni in comodato in casi di delocalizzazione dell’attività produttiva e di esternalizzazione di fasi più o meno ampie di produzione, si esprime anche la Cassazione nella sentenza del 21 gennaio 2011, n. 1389.
In conclusione, non deve trarre in inganno l’art. 43, comma 2, del TUIR, secondo cui conservano la strumentalità, nonostante siano concessi in comodato, gli immobili “che non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni” (immobili strumentali per natura); tale previsione non va, cioè, letta nel senso che in casi diversi il comodato del bene relativo all’impresa fa venir meno necessariamente la strumentalità, ma solo che negli altri casi occorre indagare volta a volta sulle modalità di utilizzazione del cespite. Ne deve derivare, quindi, che anche un’utilizzazione indiretta, come quella che sorge dal comodato, non esclude la strumentalità.
Fonte: eutekne