martedì 16 ottobre 2012

Antiriciclaggio 2012: dal 17 ottobre nuove sanzioni su libretti al portatore e assegni «liberi»

Il DLgs. n. 169/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2012, reca importanti modifiche anche alla disciplina antiriciclaggio di cui al DLgs. 231/2007. Tra le altre, si segnalano quelle riguardanti l’obbligo di astensione e la disciplina sanzionatoria correlata ai libretti al portatore e agli assegni; novità che saranno in vigore dal 17 ottobre prossimo.
In relazione al primo punto, occorre innanzitutto ricordare che, ai sensi dell’art. 18 del DLgs. 231/2007, gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività: identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità; ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Il successivo art. 23 comma 1 precisa che, quando gli enti o i professionisti non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall’art. 18 lett. a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.
Nel contesto dell’art. 23 del DLgs. 231/2007 viene ora inserito un nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale, nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o i professionisti restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall’art. 18 del DLgs. 231/2007. Rispetto a tale previsione normativa, evidenti appaiono i profili problematici connessi alla sua concreta attuazione. Si pensi, tra l’altro, a quale possa mai essere la condotta che dovrebbe tenere la banca che si vede “recapitare”, in concomitanza con il bonifico, un messaggio di questo tipo.
Quanto ai libretti di deposito bancari o postali al portatore, si registra un innalzamento delle sanzioni pecuniarie nel caso di saldo di importo pari o superiore a 1.000 euro (art. 49 comma 12 del DLgs. 231/2007). Si passa, infatti, da una sanzione dal 20% al 40% del saldo ad una sanzione dal 30% al 40% del saldo. Si passa, invece, da una sanzione dal 10% al 20% del saldo ad una sanzione dal 30% al 40% del saldo per le violazioni di cui ai commi 13 e 14 dell’art. 49 del DLgs. 231/2007. Mentre il riferimento al comma 14, che sanziona il trasferimento di libretti al portatore in assenza delle prescritte comunicazioni, appare priva di profili problematici, non altrettanto è possibile dire con riguardo all’innalzamento della sanzione rispetto alla previsione di cui al precedente comma 13. Essa, infatti, non appare da riferire alla violazione, ormai consumata, di omessa estinzione (ovvero di omessa riconduzione del saldo nei limiti consentiti) entro il 31 marzo 2012 dei libretti al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro; potendo, peraltro, recuperare valenza in caso di futuro abbassamento dei limiti del saldo con fissazione di un nuovo termine entro il quale provvedere all’estinzione dei libretti o alla riconduzione del saldo nei limiti. Restano ferme, inoltre, la sanzione amministrativa pecuniaria minima di 3.000 euro, l’aggravante (con sanzione minima e massima aumentata del 50%) nel caso di importi superiori a 50.000 euro e la previsione, per i libretti con saldo inferiore a 3.000 euro, di una sanzione pari al saldo del libretto stesso (quest’ultima relativa alle sole ipotesi di cui ai commi 13 e 14).
Con una norma interpretativa, infine, si precisa che i commi 5 e 7 dell’art. 49 del DLgs. 231/2007 si interpretano nel senso che costituiscono violazione l’emissione, il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiali privi dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 1.000 euro. Il comma 6 dell’art. 49 del DLgs. 231/2007, invece, ai sensi del quale gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane spa, si interpreta nel senso che il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente da parte di soggetto diverso, costituiscono violazione.
Fonte: Eutekne