mercoledì 24 ottobre 2012

Rivalutazione terreni e partecipazioni 2010: entro il 31 ottobre il pagamento dell’ultima rata

L’art. 7, comma 2, lett. da d) a g) del D.L. 70/2011 ha riaperto i termini per poter rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni posseduti all’1.7.2011, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché da enti non commerciali.
Sulla base della nuova disposizione, si sono potuti affrancare, fino al 30.6.2012, i terreni e le partecipazioni posseduti alla data dell’1.7.2011, pagando il 4% del valore del terreno ovvero il 4% per le partecipazioni che risultano qualificate ed il 2% per quelle che non risultano qualificate alla data dell’1.7.2011, in base ad un’apposita perizia da effettuarsi entro il 30.6.2012.
La rivalutazione in esame è stata oggetto di numerose proroghe e riaperture, l’ultima dettata dall’art. 2, c. 229, della Legge 191/2009, che ne aveva fissato la data all’1.1.2010.
Il versamento dell’imposta può avvenire in una soluzione, ovvero in tre rate annuali di pari importo, maggiorate del 3% annuo a titolo di interessi.
Coloro che avevano usufruito nel 2010 dell’agevolazione, scegliendo il versamento rateale dell’imposta, verseranno entro il prossimo 31 ottobre l’ultima delle tre rate, maggiorata degli interessi.
Possono essere oggetto di rivalutazione i seguenti beni:
• terreni lottizzati o terreni sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili;
• terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria;
• terreni agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi all’1.7.2011 e non rientranti nell’esercizio di imprese commerciali da parte di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e i soggetti ad essi equiparati.
È possibile rivalutare i terreni posseduti in regime di comunione anche solo da parte di uno o di alcuni dei comproprietari.
La rideterminazione del prezzo di acquisto delle partecipazioni è ammessa solo per i titoli, le quote e i diritti non negoziati sui mercati regolamentati posseduti a titolo di proprietà e usufrutto all’1.7.2011 da coloro che possiedono partecipazioni idonee a produrre redditi diversi, e cioè:
• la persone fisiche, purché la partecipazione non sia posseduta nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente;
• le società semplici e i soggetti ad essi equiparati;
• gli enti non commerciali;
• i soggetti non residenti per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.
I soggetti in esame debbono essere possessori delle partecipazioni o dei terreni alla data dell’1.7.2011.
In caso di acquisti di partecipazioni/terreni per effetto di donazioni o successioni intervenute dopo l’1.7.2011, si ritiene che gli eredi e i donatari non possano essere considerati «possessori» delle partecipazioni a tale data, fatte salve le seguenti eccezioni:
• in caso di decesso: per le partecipazioni nel caso in cui un contribuente, prima del decesso, abbia conferito mandato con rappresentanza avente per oggetto l’incarico per la predisposizione della perizia, la rivalutazione produce effetti anche fiscali. In questo caso, gli eredi possono assumere il valore rideterminato come prezzo di acquisto per la determinazione della plusvalenza (Circolare n. 27/E/2003);
• in caso di decesso dell’usufruttuario dopo l’1.7.2011, il proprietario può procedere alla rivalutazione soltanto della nuda proprietà, senza poter fruire della rivalutazione operata dall’usufruttuario (Circolare n. 12/E/2010);
Per effettuare la rivalutazione è necessario redigere una perizia giurata di stima, la cui scadenza per l’anno 2012 era il 30.6.2012, che attribuisca il valore del terreno o della partecipazione all’1.7.2011 e, conseguentemente, versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 4% sul valore periziato dei terreni e delle partecipazioni qualificate e del 2% sul valore delle partecipazioni non qualificate.
La perizia per l’affrancamento delle partecipazioni poteva essere redatta e giurata anche successivamente alla cessione delle partecipazioni stesse, purché entro il 30.6.2012. La predisposizione della perizia giurata è antecedente la vendita delle partecipazioni solo nel caso in cui il contribuente opti per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito.
La perizia giurata per la rivalutazione dei terreni viene redatta prima di procedere alla vendita dei terreni interessati.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva può anche essere successivo alla cessione, purché entro la data del 30.6.2012.
La perizia va conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta all’Amministrazione finanziaria.
La rivalutazione in oggetto si intende perfezionata, a tutti gli effetti, con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva, ovvero con il pagamento della prima rata entro il termine del 30.6.2012.
Nel caso in cui il pagamento sia avvenuto successivamente a tale data, la rivalutazione non produce effetti, mentre nel caso in cui sia stata pagata la prima rata entro il termine del 30.6.2012, ma sia stato omesso il versamento delle rate successive, queste ultime vengono iscritte a ruolo. In tale caso è possibile sanare l’omesso versamento utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso (Circolare 35/E/2004).
I soggetti che intendo procedere alla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola versano l’imposta sostitutiva con Mod. F24 in un’unica soluzione entro il 30.6.2012, ovvero con possibilità di rateizzazione di 3 rate annuali di pari importo e maggiorate degli interessi del 3%, scadenti il:
• 30.6.2012;
• 30.6.2013 + interessi 3% annuo calcolati dal 30.6.2012;
• 30.6.2014 + interessi 3% annuo calcolati dal 30.6.2012.
L’imposta sostitutiva dovuta può essere compensata nel modello F24 utilizzando gli eventuali crediti disponibili (Irpef, Iva, ecc.).
L’imposta si versa utilizzando i seguenti codici tributo, indicando, in luogo dell’anno, quello di possesso dei beni:
• 8055, denominato Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisito di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
• 8056, denominato Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la determinazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
Fonte: Fisco 7 - Centro studi CGN