venerdì 25 maggio 2012

Unico 2012: il ricalcolo per gli acconti 2012 per cooperative e imprese con beni in godimento

Le varie manovre che si sono succedute nel corso del 2011 hanno previsto numerosi obblighi di rideterminazione dell’IRPEF o dell’IRES relative al 2011 sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2012, in caso di adozione del cosiddetto metodo “storico”. Nonostante il termine per il versamento della prima rata dei suddetti acconti sia ancora lontano (di regola, 9 luglio 2012, alla luce dell’annunciata proroga), è bene muoversi per tempo, atteso che i calcoli possono rivelarsi non sempre immediati.
Iniziamo la nostra analisi dalle disposizioni in materia di reddito d’impresa, omettendo quelle relative alle società di comodo, già oggetto di esame su queste.
Innanzitutto, occorre considerare l’obbligo di ricalcolo dell’IRES e dell’IRPEF qualora siano stati concessi beni d’impresa in godimento al socio o al familiare dell’imprenditore. In particolare, l’art. 2 comma 36 terdecies-duodevicies del DL 138/2011 (conv. L. 148/2011) ha stabilito che:
- costituisce reddito diverso in capo al socio o al familiare dell’imprenditore la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a tali soggetti;
- i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore, per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non sono in ogni caso deducibili.
L’impresa concedente, ovvero il socio o il familiare, comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento, secondo le modalità stabilite dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2011.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011 (2012, per i soggetti “solari”). Tuttavia, ai fini del calcolo degli acconti per il periodo d’imposta di prima applicazione della disposizione (si tratta del 2012, per i soggetti “solari”), si assume, come imposta del periodo precedente (2011), quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Quindi, nella determinazione delle imposte “virtuali” 2011, sulle quali commisurare i relativi acconti storici:
- il socio o il familiare dell’imprenditore deve considerare imponibile la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni;
- la società o l’imprenditore devono considerare indeducibili i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento.
Resta fermo l’utilizzo del metodo previsionale laddove nel 2012 il presupposto applicativo della norma sia venuto meno perché, ad esempio, il corrispettivo risulta in linea con il valore di mercato (si veda la circ. CNDCEC 2 febbraio 2012 n. 27/IR, § 7).
Cooperative
Riguardo all’IRES, rileva altresì, in capo alle società cooperative, la rivisitazione del relativo regime fiscale operata dall’art. 2 commi 36-bis e 36-quater del citato DL 138/2011.
In sintesi, si ricorda che, per effetto delle modifiche, è stata aumentata del 10%, in generale, la quota minima tassata degli utili netti annuali delle società cooperative a mutualità prevalente (artt. 2512 ss., c.c.), anche se destinati a riserve indivisibili. Nello specifico è stato previsto un innalzamento:
- dal 30% al 40% della quota minima tassata degli utili netti annuali della generalità delle cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi;
- dal 55% al 65% della quota minima tassata degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi.
Inoltre, è divenuta tassabile la quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria. In precedenza, infatti, tali utili erano totalmente esclusi da tassazione. Pertanto, in relazione alla generalità delle cooperative, sia a “mutualità prevalente” che a “mutualità non prevalente”, gli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria sono esclusi da tassazione solo più per il 90% del loro ammontare.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011 (in pratica, il 2012, per i soggetti “solari”). Tuttavia, ai sensi dell’art. 2 comma 36-quater del DL 138/2011, nella determinazione degli acconti dovuti per il primo periodo d’imposta di applicazione della nuova disciplina (2012, per i soggetti “solari”) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Pertanto, per il calcolo degli acconti IRES per il 2012 con il cosiddetto “metodo storico”, occorre rideterminare l’IRES relativa al 2011 come se le nuove disposizioni fossero già state applicabili in tale anno. Anche in questo caso, resta ferma la facoltà di ricorrere al criterio previsionale.
Fonte: Eutekne