giovedì 24 maggio 2012

RISCOSSIONE 2012: compensabili i debiti iscritti a ruolo con i crediti verso Regioni ed Enti locali

Con i decreti annunciati il 22/05/2012 dal Governo per accelerare i pagamenti della Pubblica Amministrazione, si completa lo scenario che era stato delineato dal DL 78/2010 per impedire le compensazioni dei crediti erariali in presenza di debiti su ruoli definiti.
Come è noto, l’art. 31 del provvedimento in questione ha inibito, a partire dal 1° gennaio 2011, la compensazione in presenza di debiti per imposte e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, di ammontare superiore a 1.500 euro.
L’esistenza di un importo a ruolo sopra soglia blocca, secondo l’interpretazione che è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate, l’utilizzo dei crediti erariali vantati dal contribuente, anche se questi risultano di ammontare superiore a quello del debito, di modo che l’unico modo per far venire meno il vincolo è quello di estinguere il debito integralmente.
Per fare questo, in alternativa al pagamento diretto all’agente della riscossione, il legislatore ha dato innanzitutto la possibilità ai contribuenti di utilizzare i crediti erariali esistenti in compensazione del ruolo scaduto, attraverso il sistema del versamento unificato.
Il comma 1-bis dell’art. 31, inserito in sede di conversione del decreto, ha ulteriormente ampliato le possibilità di estinzione del debito verso l’Erario, introducendo un nuovo art. 28-quater nel corpo del DPR 602/1973: la norma in questione prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito d’iscrizione a ruolo.
La norma, la cui decorrenza era fissata al 1° gennaio 2011, non ha trovato sin qui concreta applicazione proprio per la mancanza del decreto attuativo ora annunciato dal Governo.
La disposizione del DL 78/2010 prevede che l’utilizzo del credito vantato nei confronti della P.A. per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, sia condizionato all’acquisizione della certificazione prevista dal comma 3-bis dell’art. 9 del DL 185/2008 (sulla cui regolamentazione sono successivamente intervenuti l’art. 13 della L. 183/2011 e, da ultimo, l’art. 12 del DL 16/2012 convertito): anche per questo, oltre al decreto sulle compensazioni, il Governo ha contestualmente annunciato due provvedimenti che disciplinano la certificazione dei crediti vantati, rispettivamente, verso le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali e verso Enti locali, Regioni ed Enti del S.S.N.
Sulla base delle anticipazioni fornite dal Governo, i contribuenti potranno compensare i propri crediti nei confronti di Regioni ed Enti locali con debiti iscritti a ruolo alla data del 30 aprile 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Viene esplicitamente prevista l’esclusione dall’ambito applicativo della disposizione dei crediti verso Enti locali commissariati e regioni sottoposte ai piani di rientro.
La procedura delineata per effettuare la compensazione appare, almeno a livello teorico, piuttosto semplificata, con tempistiche rigidamente cadenzate (ma bisognerà capire quali saranno le conseguenze in caso di inosservanza dei termini da parte di uno degli attori) ed attribuisce un ruolo fondamentale all’agente della riscossione.
Il creditore deve innanzitutto presentare la certificazione del credito all’agente, indicando le posizioni debitorie che intende estinguere.
L’agente della riscossione, entro il termine di tre giorni, invia tramite PEC richiesta all’ente debitore per verificare la veridicità della certificazione; questi deve rispondere entro i successivi dieci giorni.
In caso di esito positivo, il debito si compensa con il credito e l’agente comunica all’ente, entro cinque giorni e sempre tramite PEC, l’avvenuta compensazione.
L’ente debitore è tenuto al pagamento dell’importo compensato entro dodici mesi dalla certificazione; in caso di mancato pagamento, i soldi sono recuperati dallo Stato attraverso una riduzione delle somme dovute all’ente.
In conclusione, possiamo affermare che i decreti emanati dal Governo vanno nella giusta direzione, potendo dare un po’ di ossigeno alle imprese che sono in crisi di liquidità e che hanno l’utilizzo dei crediti in compensazione bloccato dalla presenza di ruoli scaduti: l’auspicio è che, dopo tanta attesa, la concreta operatività del meccanismo sia immediata.
Fonte:Eutekne