giovedì 10 maggio 2012

Cedolare secca: con la sanatoria delle omesse comunicazioni preventive 2012, regolarizzabile l’omessa comunicazione all’inquilino

La sanatoria per le omesse comunicazioni preventive ai fini dell’accesso a benefici fiscali, introdotta dall’art. 2, comma 1 del DL 16/2012 (conv. L. 44/2012), vista la sua portata generale, dovrebbe essere applicabile anche all’ipotesi di omesso invio preventivo della raccomandata all’inquilino per informarlo dell’esercizio dell’opzione per la cedolare secca sull’affitto da parte del locatore. Lo si desume da una lettura sistematica delle norme di riferimento.
Il punto di partenza del percorso giuridico è il citato comma 1 del DL n. 16/2012 convertito, per cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguito, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, se il contribuente: ha i requisiti sostanziali richiesti dalle norme; effettua la comunicazione o esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; versa contestualmente la sanzione di 258 euro (importo minimo previsto dall’art. 11, comma 1, del DLgs. 471/1997) tramite il modello F24.
L’ambito applicativo della disposizione, assai ampio, stante la sua generica formulazione testuale, involge, ad esempio, le opzioni o le comunicazioni relative alla tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali (art. 115 del TUIR), al consolidato fiscale (art. 117 del TUIR), al regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000), alla determinazione dell’IRAP in base al bilancio (art. 5-bis, comma 2, del DLgs. 446/1997) e alla non imponibilità dei corrispettivi per gli enti associativi (art. 148 del TUIR, art. 4 del DPR 633/1972 e art. 30 del DL 185/2008 – mod. EAS).
Potrebbe pertanto rientrare nell’ambito applicativo della sanatoria in oggetto anche l’omessa o tardiva comunicazione all’inquilino dell’esercizio dell’opzione per la cedolare secca di cui all’art. 3 del DLgs. 23/2011. Infatti, ai sensi del comma 11 di tale DLgs., l’opzione non ha effetto se il locatore non ne ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo; tale disposizione è inderogabile per espressa previsione normativa. L’Agenzia ha precisato (circ. n. 26/2011, punto 2.3), che è esclusa la validità ai fini in esame della raccomandata consegnata a mano, anche con ricevuta sottoscritta dal conduttore. Perché l’adozione di tale regime opzionale di tassazione abbia effetto, il locatore deve comunicare preventivamente al conduttore la scelta tramite raccomandata. Tuttavia, avvalendosi della disposizione di cui al predetto art. 2, comma 1 del DL 16/2012, il locatore che non avesse tempestivamente inviato la prescritta raccomandata, avendo poi esercitato l’opzione (ed essendo in possesso dei requisiti sostanziali previsti), potrebbe provvedere ora al suo invio, contestualmente al versamento della sanzione di 258 euro, sanando così l’irregolarità e formalizzando la validità dell’opzione esercitata, sempre che ciò avvenga entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.