mercoledì 25 gennaio 2012

DURC: la regolarità contributiva non è autocertificabile chiarimento Ministeriale del 16/01/2012

Il Ministero del Lavoro, con la Nota prot. n. 619 del 16 gennaio 2012, fornisce chiarimenti circa il Documento Unico di Regolarità Contributiva alla luce delle novità introdotte dall'art. 15, comma 1, lett. d) della Legge n. 183/2011, che introduce nel DPR n. 445/2000 l'articolo 44 bis: "Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore".
Il Ministero afferma che, in sostanza, il DURC nei confronti della PA non è autocertificabile dal soggetto interessato, in quanto lo stesso è "una attestazione dell'Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali". Il Ministero, stante la definizione fornita, ribadisce il principio secondo il quale le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (in questo caso l'Ente previdenziale) non possono essere sostituite da un'autodichiarazione e, quindi, afferma che la novità introdotta dall'articolo citato deve leggersi nella possibilità concessa alle PA di acquisire il DURC, e non un'autodichiarazione, da parte del soggetto interessato, e valutarne i contenuti secondo le modalità previste per le autodichiarazioni.
Fonte: seac