mercoledì 25 gennaio 2012

Autoliquidazione INAIL 2012: novità sulle procedure on line e sulla riduzione del premio

Con la recente nota del 13 gennaio 2012, l’INAIL ha fornito le istruzioni operative per i prossimi adempimenti in materia di autoliquidazione annuale dei premi dovuti all’Istituto assicuratore, soffermandosi sugli aspetti telematici, sull’addizionale per il fondo vittime dell’amianto, sulle riduzioni contributive e la rateazione dei versamenti.
La nota in esame fa seguito alla precedente circolare n. 1/2012, con la quale si informa che da quest’anno l’autoliquidazione INAIL sarà esclusivamente telematica, in linea con il ben noto processo di telematizzazione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali disposto dall’art. 38, comma 5 del DL n. 78/2010.
In via preliminare, si ricorda che il termine massimo per la presentazione telematica delle dichiarazioni retributive è fissato al prossimo 16 marzo, fermo restando che i premi devono comunque essere pagati entro il 16 febbraio 2012.
La dichiarazione telematica dovrà essere effettuata utilizzando i servizi telematici sul sito www.inail.it – Punto Cliente, “Invio Telematico Dichiarazioni Salari”, disponibili già dallo scorso 13 gennaio, e “AL.P.I. on line”, che sarà disponibile entro i prossimi giorni con i coefficienti di rateazione aggiornati al tasso di interesse del debito pubblico 2011 di prossima pubblicazione. Per quanto riguarda le eventuali dichiarazioni delle retribuzioni inviate su cartaceo, saranno le stesse sedi territoriali INAIL a contattare gli utenti per informarli sulle nuove modalità di trasmissione delle dichiarazioni e chiedere di trasmetterle nuovamente per via telematica, fornendo ogni assistenza utile.
Tornando alla nota in esame, l’INAIL ricorda che l’addizionale fondo vittime dell’amianto a carico delle imprese, per l’anno 2011 è stata fissata nella misura dell’1,03%, da applicare sia alla regolazione 2011, sia alla rata 2012. Nelle basi di calcolo del premio, inviate dall’INAIL entro il 31 dicembre 2011, l’obbligo di versare l’addizionale è evidenziato nell’apposito campo “Addizionale amianto L. 244/2007” con il valore “SI”.
Inoltre, sempre nel medesimo documento di prassi, si forniscono le percentuali di riduzione da applicare all’autoliquidazione 2011/2012, indicando il relativo codice identificativo nella procedura GRA Web.
Innanzitutto, si segnala la riduzione contributiva nella misura dell’11,50% prevista per il settore edile dall’art. 29, co. 2 del DL n. 244/95 (conv. L. n. 341/95), destinata ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, previo il possesso di determinati requisiti come, ad esempio, quelli per la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.
Inoltre, è fissata nella misura del 14,70% la riduzione contributiva del premio speciale unitario dovuto per l’anno 2011 dalle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi che siano classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123.
Un’altra riduzione del premio INAIL riguarda le imprese che esercitano la pesca costiera, nonché nelle acque interne e lagunari, ed è fissata nella misura dell’80% per la regolazione 2011 e del 60% per la rata 2012.
Invece, per quanto riguarda le imprese artigiane in regola con le norme sulla sicurezza e che non hanno avuto incidenti nel biennio 2009/2010, la riduzione per l’anno 2011 è fissata nella misura del 7,01% e si applica alla sola regolazione.
Tra le altre riduzioni di premio riportate nella nota, si segnalano anche quelle attribuite alle cooperative agricole e zootecniche operanti in zone montane (75%) e svantaggiate (68%). E ancora, le imprese con meno di 250 dipendenti che assumono dirigenti privi di occupazione, beneficiano della riduzione del premio nella misura del 50%.
Il beneficio della fiscalizzazione del premio, nelle misure del 50 e 100%, spetta anche a quelle aziende che avevano stipulato, entro il 31.12.2007, convenzioni per l’inserimento lavorativo dei disabili, mentre il datore con meno di 20 dipendenti che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità, può beneficiare di uno sgravio del 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti. Invece, per i datori di lavoro che assumono con contratti di inserimento, le retribuzioni da considerarsi ai fini del calcolo del premio sono ridotte del 25%, 40%, 50% e 100%, in presenza di specifiche condizioni previste dal DLgs. 276/2003.
Infine, nell’ultima parte della nota, l’INAIL precisa che il premio dell’autoliquidazione 2011-2012 può essere pagato in quattro rate di uguale importo, di cui la prima, senza interessi, da versare entro il 16 febbraio 2012 e le altre tre, in scadenza al giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2012, con applicazione di interessi. Il datore di lavoro che intende avvalersi per la prima volta del beneficio della rateazione deve comunicare tale volontà esclusivamente con modalità telematiche
Fonte: Eutekne