lunedì 18 aprile 2011

TARSU: entro il 20 aprile 2011 la presentazione della dichiarazione tardiva

Entro il 20 aprile 2011 è ancora possibile ravvedersi per l’omessa presentazione della denuncia TARSU (iniziale o di variazione).
Con l’istituto del ravvedimento, previsto dal DLgs. n. 472/1997, infatti, il contribuente può regolarizzare di sua iniziativa le violazioni connesse alla dichiarazione per l’applicazione della TARSU, beneficiando di una riduzione delle sanzioni.
Nello specifico, per l’omessa denuncia il ravvedimento deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di scadenza della denuncia stessa (20 gennaio).
Inoltre, in caso di infedele denuncia TARSU, è possibile sanare la propria posizione ravvedendosi entro un anno dalla presentazione della denuncia infedele.
In generale, per potersi avvalere dell’istituto del ravvedimento occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano già state contestate e, comunque, che non siano iniziati accessi, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Denuncia di inizio occupazione e di variazione dei locali
La violazione in questione riguarda la denuncia che deve essere presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o di detenzione dei locali e aree tassabili (art. 70 del DLgs. n. 507/1993), utilizzando l’apposito modello predisposto e messo a disposizione dall’ente locale.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
In caso contrario, ogni variazione relativa a locali ed aree, alla loro superficie e alla destinazione d’uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale (20 gennaio).
In alcuni Comuni (ad esempio quello di Torino), la denuncia può essere presentata in via telematica se sottoscritta mediante firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica.
La denuncia deve contenere i dati e le informazioni relative ai conviventi obbligati solidalmente al pagamento della tassa (codice fiscale e altri elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare), all’ubicazione dei locali, alla destinazione dei locali, alla data di inizio dell’occupazione e alla superficie imponibile che, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel Catasto edilizio urbano (categorie catastali A, B e C), non può essere inferiore all’80% della superficie catastale.
La denuncia deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati, ovvero dal rappresentante legale o negoziale.
Nel caso la denuncia venga spedita per posta, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
Fonte: Eutekne