martedì 26 aprile 2011

Immobili fantasma: come determinare la rendita presunta per la regolarizzazione in scadenza il 30 aprile 2010

L’Agenzia del Territorio ha definito i criteri per l’attribuzione della rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, con oneri a carico dell’interessato, ai sensi dell’art 19, comma 10, D.L. n. 78/2010, in caso di mancata dichiarazione catastale – entro il 30 aprile prossimo - degli immobili c.d. fantasma.
Nello specifico, se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 30 aprile 2011 (come fissato in sede di conversione del D.L. Milleproroghe), la rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, viene determinata secondo le seguenti modalità:
a)per le categorie a destinazione ordinaria (Gruppi A, B e C), la rendita presunta è individuata, per ciascuna unità immobiliare, moltiplicando la consistenza per la tariffa propria della classe;
b)per le categorie a destinazione speciale (Gruppo D) o particolare (Gruppo E), la rendita presunta è determinata, con procedimento semplificato, applicando al valore della unità immobiliare il saggio di redditività pari: - al 2% per le unità immobiliari appartenenti al Gruppo D; - al 3% per quelle riferibili al Gruppo E. Il valore della unità immobiliare è determinato moltiplicando la consistenza per i corrispondenti valori venali unitari desunti sulla base degli elementi conoscitivi ed informativi a disposizione dell’Agenzia.
La rendita presunta così determinata tiene conto di ogni elemento conoscitivo desunto dalla documentazione disponibile presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio, nonchè degli eventuali elementi tecnici forniti dai Comuni, attraverso il “Portale per i Comuni”.
Oneri a carico dell’interessato
L’attribuzione d’ufficio della rendita presunta comporta a carico dei soggetti interessati, oltre all’irrogazione delle relative sanzioni, il pagamento degli oneri determinati nella misura prevista dalla tabella allegata al provvedimento.
Per gli atti di aggiornamento catastali presentati oltre il 30 aprile ma prima dell’inserimento in atti della rendita presunta da parte dell’Ufficio provinciale del Territorio, sono dovuti, oltre alle sanzioni, gli oneri relativi alle spese di cui alla lettera A della tabella allegata, nonché quelli connessi alle attività svolte.
L’Agenzia provvede alla notifica degli avvisi di accertamento catastale per l’attribuzione della rendita presunta, mediante l’affissione all’albo pretorio del Comune ove sono ubicati gli immobili.
Fonte: Ipsoa