giovedì 26 febbraio 2015

Sistri 2015: proroga al 31/12/2015 con il decreto-legge n. 192/14

Con il decreto-legge del 31 dicembre 2014, al comma 3 dell’articolo 9 recante “Proroga di termini in materia ambientale“, viene spostato al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le aziende che si occupano di trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi dovranno smettere di tenere il vecchio sistema di tenuta dei registri di carico e scarico, le modalità di movimentazione tradizionali e l’aggiornamento del catasto rifiuti. 
Pertanto, per poter agevolare la tenuta dei registri di carico e scarico in modalità elettronica e dei modelli di accompagnamento dei rifiuti trasportati, ai soggetti interessati verrà concesso un periodo di transizione di altri 12 mesi. Verranno tenute in considerazione quindi, solo le sanzioni relative al vecchio sistema di tracciabilità applicando una moratoria solo per la mancata attuazione delle nuove disposizioni. 
La tanto attesa conferma dello slittamento di un anno delle sanzioni per chi non si adegua al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti potrebbe, tuttavia, causare provvedimenti all’Italia per la mancata attuazione delle disposizioni. 
Le aziende obbligate al sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti dovranno, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del cosiddetto «decreto Milleproroghe» (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2014 n. 302), fino al 31 dicembre 2015, rilevare una doppia registrazione dei rifiuti (sia cartacea sia informatica) per non essere sottoposti a sanzioni per eventuali irregolarità. 
Le sanzioni - Pertanto, dal 1° febbraio 2015 si applicheranno sanzioni legate alla mancata iscrizione del sistema della tracciabilità dei rifiuti e l'omesso versamento del contributo Sistri. Infatti, come disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 206-bis del D.Lgs. n. 152/2006, l'omessa iscrizione nei termini stabiliti e l’omesso versamento del contributo, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Se invece i rifiuti non sono pericolosi, la sanzione amministrativa sarà compresa in un valore da 2.660 euro a 15.500 euro. 
Non vengono invece applicate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015: 
• le sanzioni relative a omissioni e violazioni in materia di Sistri, secondo quanto stabilito dall’art. 260-bis commi da 3 a 9 del D.Lgs. n. 152/2006;
• le sanzioni amministrative accessorie secondo quanto stabilito dall’art. 260-ter del D.Lgs. n. 152/2006.
I soggetti obbligati ad aderire al Sistri sono: 
• gli enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti;
• le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale;
• i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio;
• gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento,
Fonte: Fiscal Focus