lunedì 2 febbraio 2015

Imposta di registro contratti di locazione 2015: dal 1 gennaio obbligatorio il pagamento con il mod. F24 ELIDE

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili devono essere versate esclusivamente mediante utilizzo del modello “F24 Elide”, essendo scaduto il periodo transitorio (31 dicembre 2014) durante il quale era possibile scegliere tra il vecchio (modello F23) e il nuovo modello (F24 Elide).
Come si ricorderà, in applicazione della lett. h-ter) del comma 2 dell’art. 17 del DLgs. n. 241/1997 e sue modificazioni, il Ministro dell’Economia e delle finanze, con decreto 8 novembre 2011, ha esteso le modalità di versamento unitario stabilite dallo stesso art. 17 ai pagamenti anche dell’imposta di registro di cui al DPR n. 131/1986 (TUR).
L’art. 2 del medesimo DM 8 novembre 2011 ha altresì previsto che le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per i tributi e le altre entrate di sua competenza.
Nell’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione del sistema e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti che già utilizzano lo stesso modello F24 per il versamento di numerosi tributi, sia erariali che locali. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 3 gennaio 2014 (prot. 2013/554), ha ufficializzato l’estensione delle modalità di versamento unitario, con modello F24, alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.
In particolare, è stato disposto che, a partire dal 1° febbraio 2014, l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni e interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili devono essere versate tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), approvato con provvedimento direttoriale 7 agosto 2009, come modificato dal provvedimento direttoriale 29 marzo 2010.
Tale nuovo modello deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari o non titolari di numero di partita IVA. Per evitare di disorientare i soggetti interessati e per consentire agli intermediari di disporre del tempo necessario per l’adeguamento delle relative procedure, fino al 31 dicembre 2014 era possibile utilizzare il vecchio modello F23, in alternativa al nuovo modello F24 Elide, per il pagamento dei tributi in questione.
A partire dal 1° gennaio 2015, invece, detti versamenti devono essere effettuati esclusivamente con il modello F24 Elide. Si ricorda che i versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate vanno eseguiti esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato nell’atto stesso.
Ai fini della compilazione del nuovo modello l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 14/2014, ha istituito i codici tributo da “1500” a “1510”, relativi all’imposta di registro (per prima registrazione, per annualità successive, per cessioni, risoluzioni e proroghe del contratto), all’imposta di bollo, ai tributi speciali e compensi, oltre che a sanzioni e interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione e tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
Inoltre, per consentire la corretta identificazione nel modello F24 Elide del soggetto quale “controparte” del contratto, è stato istituito il codice identificativo “63”, denominato “Controparte”.
Questi nuovi codici tributo sono:
- “1500” Imposta di registro per prima registrazione; 
- “1501” Imposta di registro per annualità successive; 
- “1502” Imposta di registro per cessioni del contratto; 
- “1503” Imposta di registro per risoluzioni del contratto; 
- “1504” Imposta di registro per proroghe del contratto; 
- “1505” Imposta di bollo; “1506” Tributi speciali e compensi; 
- “1507” Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione; 
- “1508” Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione; 
- “1509” Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi; 
- “1510” Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
Per identificare la controparte viene istituito il codice “63” che deve essere riportato insieme al codice fiscale della controparte nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” della sezione “Contribuente”, dove devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento.
Nella sua risoluzione, l’Agenzia fornisce anche le istruzioni per la corretta compilazione del modello F24 Elide. In particolare si prevede che nella sezione “CONTRIBUENTE, debba essere indicato:
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici della parte che effettua il versamento; 
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto, quale controparte (oppure di una delle controparti), unitamente al codice identificativo “63”, da indicare nel campo “codice identificativo”.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” invece va indicato precisamente :
- nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore; 
- nel campo “tipo”, la lettera “F” (identificativo registro); 
- nel campo “elementi identificativi”, in caso di pagamenti per la prima registrazione, nessun valore.
Se poi devono essere effettuati pagamenti per annualità successiva, cessione, risoluzione e proroga del contratto, il codice identificativo del contratto che è composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione.
Se tale codice non è disponibile, allora il campo “elementi identificativi” è valorizzato con l’indicazione di un codice composto da 16 caratteri reperibili seguendo queste indicazioni riportate di seguito:
- nei caratteri da 1 a 3 è inserito il codice Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto; 
- nei caratteri da 4 a 5 sono inserite le ultime due cifre dell’anno di registrazione; 
- nei caratteri da 6 a 7 è inserita la serie di registrazione; (in caso di numero inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri (“0”); 
- nei caratteri da 8 a 13 è inserito il numero di registrazione, (in caso di numero inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri (“0”); 
- nei caratteri da 14 a 16 è inserito, se presente, il sottonumero di registrazione oppure “000”.
Nel campo “codice” del modello F24 Elide va poi inserito il codice tributo di riferimento di cui sopra. Da ultimo nel campo “anno di riferimento”, in caso di prima registrazione deve essere indicato l’anno di stipula del contratto o di decorrenza, se anteriore, nel formato “AAAA”. In caso di “annualità successiva”, “proroga”, “cessione” o “risoluzione” è indicato l’anno di scadenza dell’adempimento, nel formato “AAAA”. Infine nel campo “importi a debito versati”, vanno inseriti gli importi da versare.
Infine, per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, emessi dagli Uffici, la medesima risoluzione ha istituito altresì i seguenti codici tributo (da utilizzare esclusivamente nel modello F24 Elide):
- “A135”, denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Registro – Avviso di liquidazione dell’imposta-Irrogazione delle sanzioni”;
- “A136”, denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Bollo – Avviso di liquidazione dell’imposta-Irrogazione delle sanzioni”;
- “A137”, denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni – Avviso di liquidazione dell’imposta-Irrogazione delle sanzioni”;- “A138”, denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Interessi – Avviso di liquidazione dell’imposta-Irrogazione delle sanzioni”.