martedì 30 settembre 2014

Remissione in bonis 2014: entro il 30/09/2014 la regolarizzazione irregolarità formali

Per i soggetti che hanno commesso irregolarità formali, quali omesse comunicazioni di regimi opzionali, diverse dal quelle di cui all'art. 1 e 2 D.P.R. n. 442/1997 il 30/09/2014 è l’ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, degli adempimenti formali omessi dal 1 gennaio al 30 settembre dell'anno o che dovevano essere presentate nell'anno precedente. 
Entro il 30 settembre è quindi possibile: 
- optare per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 D.P.R. 917/1986) per il triennio 2013-2015; 
- optare per il consolidato fiscale di cui agli artt. 117 e ss. del D.P.R. 917/1986 per il triennio 2014-2016; 
- optare per la liquidazione e versamento dell'IVA di gruppo previsto dall'art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e dal D.M. 13 dicembre 1979, per l'anno d'imposta 2014; 
- optare per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap di cui all'art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, per l'anno d'imposta 201; 
- optare per il regime della “tonnage tax”; 
E’ altresì possibile presentare il modello EAS non trasmesso tempestivamente. 
Il ravvedimento comporta il versamento di una sanzione di 258 euro, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Il codice tributo da utilizzare è il 8114 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art.2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS