giovedì 4 settembre 2014

DURC 2014: la data di riferimento della regolarita contributiva (Messaggio INPS del 2/09/2014)

L'INPS, con il Messaggio n. 6756 del 2 settembre 2014, fornisce chiarimenti in merito al DURC a seguito della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, 8 aprile n. 486/2014 che, in merito al requisito della regolarità contributiva ha specificato che la stessa deve sussistere al momento di scadenza del termine quindicinale assegnato dall'ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva e non al momento della presentazione della domanda di partecipazione. 
Al riguardo l'INPS chiarisce che i DURC per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito dell'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali (c.d. "verifica per autodichiarazione" ai sensi dell'art. 38, c. 1, lett. i) del DLgs. n. 163/2006) continueranno ad essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione, da parte dell'interessato, è stata resa. Unica eccezione è rappresentata dalla previsione che disciplina il rilascio del DURC, in presenza di certificazione dei crediti.
Fonte: Seac