mercoledì 25 giugno 2014

TASI e IMU 2014: inapplicabili le sanzioni per omesso o ridotto pagamento della prima rata (Risol. MEF 23/06/2014)

Con Risoluzione 23 giugno 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che, nel caso in cui al 16 giugno, data di scadenza della prima rata del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU), non sia pervenuto o risulti insufficiente il versamento dei tributi da parte dei contribuenti, non sono applicabili le sanzioni e gli interessi previsti. 
Nel documento di prassi si precisa inoltre che, considerata la situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato l'istituzione della TASI con conseguenze anche sul versamento IMU, l'inapplicabilità delle sanzioni si estende anche agli enti non commerciali i quali entro il 16 giugno 2014 avrebbero dovuto versare l'IMU a saldo dell'anno 2013, nonché la prima rata IMU e TASI, ove dovute, per l'anno 2014. 
Il Ministero, quindi, ritiene che sussistano le condizioni per cui i comuni possano considerare applicabili le disposizioni recate dall'art. 10 dello Statuto del contribuente, stabilendo un termine ragionevole entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni e interessi.
Fonte: Seac