giovedì 26 giugno 2014

Avvisi bonari 2014: dilazione valida anche con prima rata pagata in lieve ritardo

Il tardivo pagamento (pure di un solo giorno) delle rate relative a debiti fiscali puo provocare il disconoscimento dell’intera dilazione, cosa che può cagionare riflessi sanzionatori di non poco conto.
Sia il legislatore sia l’Agenzia delle Entrate hanno cercato di risolvere questo problema.
Il DL 98/2011, ha modificato gli artt. 8 del DLgs. 218/97 e 48 del DLgs. 546/92: così, il lieve ritardo nel pagamento di una rata diversa dalla prima da adesione, acquiescenza, mediazione o conciliazione giudiziale non comporta più il disconoscimento dell’intera dilazione. Tale effetto si verifica solo con il mancato pagamento della rata entro il termine per quella successiva, per cui entro tre mesi.
Da un lato, l’istituto deflativo si è perfezionato con il pagamento della prima rata, per cui permane la riduzione delle sanzioni contestate unitamente all’accertamento, dall’altro, per effetto del disconoscimento della dilazione, viene irrogata una maxisanzione pari al 60% delle somme residue dovute a titolo di tributo.
Certo, il tutto in tal caso origina da un inadempimento (non lieve) del contribuente, ma la sanzione del 60% risulta senz’altro eccessiva, anche se questo è un altro discorso.
Una cosa simile è avvenuta con il DL 201/2011, che ha modificato l’art. 3-bis del DLgs. 462/97 in merito alla dilazione degli avvisi bonari.
Qui il legislatore è stato meno intransigente: se il contribuente non paga una rata diversa dalla prima entro il termine per quella successiva, la dilazione viene disconosciuta, quindi tutto il carico residuo viene iscritto a ruolo (incluse le sanzioni da omesso versamento scaturenti dal controllo automatico in misura piena) ed è irrogata la sanzione del 30% sulla rata pagata in ritardo o non pagata (almeno così sembra emergere dalla norma).
Ancora, la delega fiscale (L. 23 del 2014), all’art. 6, impone che i decreti delegati dovranno prevedere l’impossibilità di ritenere disconosciuta la dilazione per ritardi esigui nei versamenti.
L’Agenzia delle Entrate ha puntualmente recepito detti principi affermando che errori lievi nei pagamenti derivanti da acquiescenza (circolare 27 del 2013) o da mediazione (circolare 9 del 2012) non devono comportare il disconoscimento del beneficio, invitando di fatto gli uffici ad una certa flessibilità nella valutazione degli inadempimenti posti in essere dai contribuenti. Ciò, peraltro, era stato fatto anche nel contesto normativo pregresso, vedasi la circolare 65 del 2001 sempre in tema di accertamento con adesione.
Risultato: nell’unica, e ripetiamo unica fattispecie non presa in considerazione né dal legislatore né dalle circolari, che è il tardivo versamento (di un solo giorno) della prima rata da dilazione dell’avviso bonario, gli Uffici, come si vede esaminando il caso sottoposto all’attenzione della Commissione tributaria provinciale di Treviso (sentenza 162/8/13 del 2013), disconoscono la dilazione.
I giudici hanno però accolto il ricorso, posto che il tardivo versamento di un solo giorno non può essere equiparato ad un omesso versamento.
Ci chiediamo: per quale motivo la dilazione è stata disconosciuta? Non bastava applicare la sanzione da tardivo versamento del 30% ridotta a 1/15 per giorno di ritardo?
È vero che l’art. 3-bis comma 4 del DLgs. 462/97, a rigore, legittima l’interpretazione dell’Ufficio, ma esistono pure principi in senso contrario, affermati dal contesto legislativo vigente, da una prospettiva de iure condendo e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Del resto, anche per l’acquiescenza il tardivo pagamento di un solo giorno della prima rata, sempre a rigore, impedisce il perfezionamento dell’istituto, quindi l’intero carico contestato nell’accertamento potrebbe essere posto in riscossione.
In tal caso, però, il contribuente può produrre la circolare 27 del 2013, nella dilazione degli avvisi bonari no, e tale problema si pone anche per la dilazione delle somme dovute a seguito di tassazione separata.
Un’ultima precisazione: la circolare dell’Agenzia delle Entrate 27/2013 cita lievi inadempimenti circa il computo delle somme dovute, ipotesi a cui è equiparabile il lieve ritardo, che, tra l’altro, è espressamente considerato nella circolare 9 del 2012 in tema di reclamo.
Fonte: Eutekne