lunedì 23 giugno 2014

Dichiarazione IMU e TASI 2014: invio entro il 30 giugno 2014

In tema di dichiarazione TASI, il legislatore al comma 687, che alla dichiarazione relativa alla Tasi si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'Imu. 
Il richiamo operato dal comma 687 alle disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione Imu potrebbe far intendere che non occorra presentare la dichiarazione TASI con riferimento all’abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. 
La dichiarazione TASI va presentata una volta sola - Il successivo comma 685 precisa che la dichiarazione TASI, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. 
Modulistica diversificata per IMU e TASI - La modulistica della dichiarazione è pure diversificata, poiché la dichiarazione Imu è su modelli ministeriali mentre le dichiarazioni Tari e Tasi su moduli comunali e solo la scadenza di presentazione della dichiarazione è invece comune per i tre tributi e coincide con il 30 giugno. 
Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati: 
• i dati catastali; 
• il numero civico di ubicazione dell’immobile; 
• e il numero dell’interno, ove esistente. 
Il Ministero delle Finanze è recentemente intervenuto con un comunicato del 4.06.2014, chiarendo che in due casi particolari, la Dichiarazione IMU assorbe anche la Dichiarazione TASI, cioè: 
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, sono assimilati all’abitazione principale ai fini IMU (se possiedono i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto). 
- Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune. 
- L’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di “Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”. 
- La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI. 
- immobili detenuti dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile; il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il personale appartenente alla carriera prefettizia. 
- Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione. 
- Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune. 
- A tale proposito, si fa presente che l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”. 
- La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Fonte:  Fiscal Focus