martedì 28 gennaio 2014

Pubblicità online 2014: dal 1 gennaio 2014 obbligo di pagamento con bonifico

Come ogni anno la Legge di stabilità interviene su più campi e quest’anno, come noto, i servizi di pubblicità online e ausiliari non sono rimasti esenti da modifiche.
Oltre alla più nota “web-tax”, oggetto di proroga al 1° luglio 2014, è stato previsto che l’acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi ad essa ausiliari debba essere effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario.
È tuttavia consentito il ricorso ad altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario.
Si demanda inoltre ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, la fissazione delle modalità di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, delle informazioni necessarie per l’effettuazione dei controlli.
Si preannuncia quindi una stagione “difficile” per questo settore di attività: analizziamo le singole disposizioni più da vicino.
In primo luogo, come abbiamo già detto, occorre rilevare che dal 1° gennaio di quest’anno sarà necessario ricorrere a strumenti tracciabili per il pagamento dei servizi di pubblicità on-line e servizi ausiliari.
Ma quando si può parlare di pubblicità on-line e servizi ausiliari?
È sempre nella Legge di stabilità 2014 che possiamo trovare alcuni importanti spunti.
Al comma 33, infatti, si parla di:
- acquisto di servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi;
- spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili.
Qualora si proceda al loro acquisto sarà necessario ricorrere sempre a strumenti di pagamento tracciabili quali il bonifico bancario o postale (dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario), nonché altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario.
Occorre tuttavia prestare molta attenzione all’inciso “idonei a veicolare la partita IVA del beneficiario”.
Tale precisazione, infatti, restringe di molto il campo, con riguardo agli strumenti di pagamento utilizzabili: il fatto che sia necessario indicare i dati del beneficiario, infatti, impedisce il ricorso a tutti gli strumenti di pagamento tracciabili, come l’assegno trasferibile.
Inoltre, tale richiesta mal si concilia con la proroga accordata al 1° luglio 2014 affinché gli operatori che intendono acquisire servizi di pubblicità online, ovvero spazi pubblicitari sul web o siti sponsorizzati si dotino di una partita Iva italiana.