mercoledì 8 gennaio 2014

Nautica da diporto: le nuove regole 2014 per chi noleggia occasionalmente

Con il provvedimento direttoriale del 13 dicembre 2013 l’agenzia delle Entrate ha definito le nuove regole per il noleggio occasionale di imbarcazioni da diporto..
Le persone fisiche e le società che non hanno come oggetto sociale il noleggio o la locazione, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto, che svolgono in forma occasionale tale attività, sono tenuti a effettuare per posta elettronica un’apposita comunicazione alla Capitaneria di porto e all’Agenzia delle Entrate (articolo 3 del Dm del 28 febbraio 2013).
È necessario che l’attività di noleggio non sia stata svolta per più di quarantadue giorni complessivi.
Oltre tale limite temporale, la stessa perde la caratteristica dell’occasionalità e non può più fruire della tassazione sostitutiva.
Questa attività non costituisce “uso commerciale dell'unità” e i proventi possono essere assoggettati a un'imposta sostitutiva del 20%, se i contratti hanno una durata complessiva non superiore a 42 giorni. La scelta comporta, in ogni modo, l’esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute nell'attività di noleggio.
Le somme incassate andranno indicate nella dichiarazione dei redditi, l’imposta sostitutiva dovrà essere versata con l’F24. I codici tributo con successiva risoluzione
Modalità semplificate per documentare e dichiarare i proventi derivanti dall’attività di noleggio non abituale di unità destinate a scopi sportivi o ricreativi, assoggettati all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nella misura del 20%.
Tali proventi vanno dichiarati nel modello di dichiarazione dei redditi (quadro RM per UNICO PF 2014 e quadro RQ per UNICO SP 2014). A tal fine la dichiarazione vale anche come richiesta di applicazione dell’imposta sostitutiva.
In particolare le persone fisiche dovranno compilare il rigo RM30 di UNICO PF 2014 indicando:
• in colonna 1, l’ammontare dei proventi totali derivanti dall’attività di noleggio; • in colonna 2, l’imposta sostitutiva calcolata nella misura del 20% dell’importo indicato in colonna 1. I soggetti che determinano il reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria e che hanno incluso le predette unità tra i beni relativi all’impresa devono depurare dall’utile d’esercizio i proventi assoggettati a imposta sostitutiva e i relativi costi.
A tal fine, nel rigo RF31, indicando il codice 29 nell’apposito campo, va indicata la somma dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio.
Inoltre, nel rigo RF44 va riportato l’ammontare dei proventi derivanti dall’attività di noleggio.
Si ricorda che l’acconto relativo all’imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al comma 5 del citato art. 49-bis.
Le società di persone, invece, dovranno compilare allo stesso modo il rigo RQ70 di UNICO SP 2014 e se determinano il reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria, diversi dalle società semplici, devono escludere dall’utile d’esercizio i proventi assoggettati a imposta sostitutiva e i relativi costi (rigo RF31 cod. 29 ed RF44).
Allo scopo di documentare i proventi, i contribuenti dovranno conservare, fino al decorso dei termini di decadenza dell’attività di accertamento delle imposte sui redditi e delle relative addizionali:
• l’originale del modello di comunicazione, in attesa dell’attivazione della procedura di invio telematico, da utilizzare qualora emergano incongruenze dalle modalità di invio
• la ricevuta dell’invio del predetto modello all’Agenzia delle Entrate
• i documenti comprovanti i pagamenti ricevuti per l’attività di noleggio occasionale effettuata.
I proventi relativi a tale attività andranno indicati nella dichiarazione dei redditi. L’adempimento vale anche come richiesta di applicazione dell’imposta sostitutiva, da versare tramite modello F24.
A tal fine, con una successiva risoluzione, saranno istituiti i codici tributo da utilizzare e impartite le relative istruzioni.