giovedì 16 gennaio 2014

Equitalia 2014: sanatoria per le cartelle con la legge di stabilità 2014

Il 2014 si apre con una novità sul fronte della riscossione. Si tratta della mini sanatoria delle cartelle introdotta con la legge di Stabilità (Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
Soggetti interessati
Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da Uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi di mora (art. 30 D.P.R. n. 602/73) e per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 D.P.R. n. 602/73). Restano dovuti l'aggio di riscossione e le eventuali spese per procedure esecutive o cautelari attivate dall'agente.
La sanatoria
La definizione si perfeziona con il versamento, in un’unica soluzione, delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014.
A seguito del pagamento, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo e trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine di legge. Ciò consentirà agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate. Entro il 30 giugno 2014, invece, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.
Sospensione della riscossione fino al 15/03/2014
Per consentire l’adesione alla sanatoria e la registrazione dei pagamenti, la riscossione dei carichi resterà sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi anche i termini di prescrizione. Ciò vuol dire che con riguardo agli importi suscettibili di sanatoria, non saranno disposte né misure cautelari né azioni esecutive e, laddove queste ultime fossero già state intraprese, le stesse resteranno in “stand by” in attesa dell’eventuale adesione del debitore con il conseguente discarico degli importi. La sospensione generalizzata della riscossione avrà anche un effetto dilatorio per chi intende impugnare gli atti di riscossione potenzialmente sanabili, posto che i termini di prescrizione per il ricorso sono sospesi fino alla metà di marzo.
Sanabili i ruoli in carico fino al 31 ottobre 2013
I soggetti interessati alla sanatoria possono rivolgersi al concessionario della riscossione competente, prendendo visione degli importi iscritti a ruolo o derivanti da accertamenti esecutivi affidati in riscossione. L’esame dell’estratto di ruolo consentirà la verifica dei requisiti di legge per aderire alla definizione agevolata, essendo suscettibili di sanatoria i soli importi inclusi in ruoli o in accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione sino al 31 ottobre 2013. Nel caso in cui l’estratto di ruolo nulla dica circa la data di presa in carico delle somme, occorrerà rivolgersi direttamente a un funzionario incaricato.
Interessi sanati
Una volta che si ha certezza dei carichi suscettibili di sanatoria, non resta che calcolare l’importo da corrispondere, in un’unica soluzione, entro la fine di febbraio 2014 considerato che per la definizione agevolata non sono da corrispondere né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo né di mora (artt. 20 e 30 D.P.R. n. 602/73). Per legge, infatti, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere interessi e con il pagamento di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, oppure quello residuo, oltre alle somme dovute a titolo di remunerazione ex art. 17 D.Lgs. n. 112/99.
Laddove s’intendono definire in via agevolata debiti oggetto di rateazione, è bene che sia lo stesso agente della riscossione a indicare quali sono le componenti residue in termini di interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo che potranno essere sgravati nel caso di adesione. Per le rateazioni in corso è altresì necessario procedere alla depurazione degli interessi di dilazione, poiché essi a seguito dell’adesione - con il pagamento in un’unica soluzione - non saranno più dovuti.
Modalità di pagamento
Ai fini del perfezionamento del condono, l’articolo 1 commi 618 – 624 della Legge 147/13 non specifica con quali modalità dovrà essere compiuto il pagamento. La norma non fa nemmeno menzione di futuri provvedimenti che dovranno indicare le modalità stesse. Pare proprio che il debitore dovrà eseguire il pagamento direttamente al concessionario della riscossione competente che avrà poi il compito di trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine di legge (28 febbraio 2014). Ciò permetterà agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate dal concessionario. Entro il 30 giugno 2014, invece, gli agenti della riscossione dovranno informare, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno eseguito il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito. È importante infine ricordare che fino al 15 marzo 2014 rimarranno sospesi la riscossione dei carichi definibili e i termini di prescrizione, per consentire l’adesione e la registrazione dei pagamenti.