giovedì 16 febbraio 2012

Scudo fiscale: prorogato il termine per il pagamento del bollo speciale annuale in scadenza il 15/02/2012

Con un comunicato stampa diffuso il 15/02/2012, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso nota l’attesa proroga del termine per il versamento delle nuove imposte sulle attività finanziarie oggetto di emersione in applicazione delle diverse edizioni dello scudo fiscale.
In ragione – si legge del comunicato – delle obiettive difficoltà operative rappresentate dagli intermediari finanziari tenuti al versamento, il Ministero comunica che la scadenza, fissata per oggi, verrà differita con il primo provvedimento legislativo utile. Inoltre, tale provvedimento disporrà che i versamenti non effettuati fino alla data di entrata in vigore della disposizione di proroga non costituiranno una violazione in materia.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 19, commi 6 e ss. del DL n. 201/2011 convertito ha previsto che le attività finanziarie rimpatriate ancora in regime di riservatezza a seguito dell’adesione a uno degli scudi fiscali approvati negli anni scorsi sono soggette a un’imposta di bollo speciale annuale pari all’1% per il 2012, all’1,35% per il 2013 e allo 0,4% per gli anni successivi.
Tale imposta è determinata con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente. Per il solo versamento relativo al periodo d’imposta 2011, tuttavia, il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.
Per il solo 2012, inoltre, il citato art. del DL ha istituito un’imposta straordinaria dell’1% per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.
Solo ieri, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver approvato, con la risoluzione n. 14/2012, i codici tributo per il versamento delle due imposte e della sanzione per omesso versamento ha emesso un provvedimento contenente una serie di chiarimenti in materia, ricordando come sia compito degli intermediari finanziari provvedere a effettuare, con riferimento all’anno d’imposta 2011, il versamento entro oggi sia dell’imposta di bollo annuale, sia dell’imposta straordinaria sui prelievi, dovuta per il solo 2012 . Nessun riferimento, invece, a una possibile proroga per il versamento, di cui si vociferava nei giorni scorsi.
A poche ore dall’ultimo giorno utile per il pagamento, è però intervenuto il Ministero dell’Economia, stabilendo uno slittamento del termine i cui contorni saranno definiti nei prossimi giorni. A questo punto, anche in considerazione delle indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, il rinvio potrebbe essere inserito nel decreto sulle semplificazioni fiscali, che potrebbe arrivare all’esame del Consiglio dei Ministri venerdì 24 febbraio.
Ricordiamo a tal proposito che con la risoluzione n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare, mediante il modello F24, l’imposta di bollo “speciale” annuale sulle attività finanziarie oggetto di emersione in applicazione delle diverse edizioni dello scudo fiscale, ai sensi dell’art. 19, commi 6, 10 e 12 del DL n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011).
Si ricorda, infatti, che i commi citati hanno istituito, per le attività finanziarie oggetto di emersione (ex artt. 13-bis del DL n. 78/2009 convertito e 12 e 15 del DL n. 350/2001 convertito), un’imposta di bollo annuale pari allo 0,4%. In via transitoria, per gli anni 2012 e 2013, tale prelievo è invece stato fissato a un’aliquota, rispettivamente, pari al 10 e al 13,5 per mille (art. 19, comma 6 del DL 201/2011 convertito).
Inoltre, per l’omesso versamento di tale imposta, il DL n. 201/2011 ha stabilito una sanzione pari all’importo non versato (art. 19, comma 10 del decreto) e che, per le attività oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un’imposta straordinaria pari al 10 per mille (art. 19, comma 12 del DL).
Alla luce di tali disposizioni, la risoluzione n. 14 istituisce i seguenti tre codici tributo:
- “8111”, denominato “Imposta di bollo speciale di cui all’articolo 19, comma 6, d.l. 201/2011”;
- “8112”, denominato “Imposta straordinaria di cui all’articolo 19, comma 12, d.l. 201/2011”;
- “8113”, denominato “Sanzione per omesso versamento di cui all’articolo 19, comma 10, d.l. 201/2011”.
Infine, in sede di compilazione del modello F24, tali codici vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno cui si riferisce il versamento nel formato “AAAA”.
Tratto da Eutekne