mercoledì 15 febbraio 2012

Chiusura liti fiscali pendenti: con il “decreto mille proroghe” prorogato al 31/12/2011 i limite delle liti sanabili con versamento da effettuare entro il 02/04/2012

In sede di conversione del “Decreto Milleproroghe“, sono stati spostati in avanti alcuni termini relativi alla definizione delle liti pendenti, siccome:
- la data in cui, per fruire della sanatoria, doveva essere pendente la lite, è stata postergata dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2011;
- l’ultimo giorno utile per l’esecuzione dei versamenti è stato spostato dal 30 novembre 2011 al 2 aprile 2012.
La modifica di cui sopra costituisce l’occasione per meditare sulla validità, o meglio, sull’attualità di alcune considerazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 48/2011 (si ricorda che la definizione è possibile solo per i processi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a 20.000 euro).
In detta sede era stato affrontato il problema del momento finale di pendenza della lite (la lite è pendente dal momento di notifica del ricorso a controparte e rimane tale sino a quando non si è formato il giudicato).
Il problema si è posto in quanto, da un lato, l’art. 39, comma 12, del DL 98/2011, ha fatto coincidere la data utile di pendenza della lite per fruire della sanatoria con il 1° maggio 2011, dall’altro, è entrato in vigore successivamente, il 6 luglio 2011.
Era quindi aperta la questione dei giudicati formatisi nel periodo compreso tra il 1° maggio 2011 e il 5 luglio 2011: resasi conto del problema, l’Agenzia delle Entrate ha prospettato una soluzione strumentale a non intaccare il carattere irrevocabile del giudicato.
A tale fine, infatti, è stato specificato che le liti ove il giudicato si fosse formato nel predetto lasso temporale, non avrebbero potuto essere definite (circ. n. 48 § 2.1 del 24 ottobre 2011). Da ciò derivava che la causa sarebbe risultata definibile se il giudicato non si fosse ancora formato al 5 luglio 2011, non al 1° maggio 2011.
Tale soluzione, peraltro criticata sulla base di varie ragioni, appare non più attuale.
Il termine di pendenza della lite è stato pertanto postergato al 31 dicembre 2011, data successiva e non antecedente al 6 luglio 2011, giorno in cui è entrato in vigore il decreto 98/2011.
Allora, dovrebbe essere chiaro che la definizione è possibile se, da un lato, il ricorso introduttivo è stato notificato al massimo il 31 dicembre 2011 e, dall’altro, se, sempre in detta data, non si è formato il giudicato.
Si rammenta che il giudicato si forma:
- per i ricorsi introduttivi notificati sino al 4 luglio 2009, decorso un anno dal deposito della sentenza senza che la parte abbia notificato l’appello o il ricorso per Cassazione (art. 327 c.p.c. ante L. 69/2009);
- per i ricorsi introduttivi notificati successivamente al 4 luglio 2009, decorsi sei mesi dal deposito della sentenza senza che la parte abbia notificato l’appello o il ricorso per Cassazione (art. 327 c.p.c. post L. 69/2009);
- in caso di notifica della sentenza ad opera della controparte, decorsi sessanta giorni dalla notifica stessa senza che sia stato proposto appello o ricorso per Cassazione (art. 51 del DLgs. 546/92).
Per ciò che concerne la riassunzione in rinvio è allora necessario che al 31 dicembre 2011 non fosse spirato il termine per la riassunzione (art. 63 del DLgs. 546/92).
Fonte: Eutekne