martedì 28 febbraio 2012

Permesso di soggiorno a punti 2012: dal 10 marzo 2012 le nuove regole per i lavoratori extracomunitari

Dal 10 marzo 2012 l'ingresso ed il soggiorno dei lavoratori extracomunitari in Italia non sarà subordinato unicamente al rispetto dei flussi e delle prescrizioni di carattere economico e abitativo, ma anche all'effettiva integrazione nel nostro tessuto socio-culturale. In particolare, come condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero che entri in Italia per la prima volta, è richiesta la stipula di un Accordo di integrazione, da sottoscrivere contestualmente alla presentazione dell'istanza del permesso di soggiorno. Nei successivi due anni il lavoratore è tenuto a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da valutarsi in sede di verifica ad opera dello Sportello Unico. Il presente approfondimento illustra i criteri e le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero dell'Accordo di integrazione, le ipotesi di esenzione e di sospensione, e le modalità di riconoscimento, o di decurtazione, dei crediti. In conclusione vengono analizzate le disposizioni in materia di verifiche finali ed il ruolo dell'Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione. In calce il fac-simile del modello da utilizzare per la stipula dell'Accordo di integrazione.
Dal 10 marzo 2012 l’ingresso ed il soggiorno dei lavoratori extracomunitari in Italia non sara` subordinato unicamente al rispetto dei flussi e delle prescrizioni di carattere economico e abitativo, ma anche all’effettiva integrazione nel nostro tessuto socio-culturale. Con l’obiettivo di garantire un’armonica convivenza tra culture differenti, il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 dell’11 novembre 2011, ha previsto che, nel periodo di validita` del permesso di soggiorno, tutti gli stranieri, salvo specifiche e rare eccezioni, debbano raggiungere specifici obiettivi di integrazione. In particolare, come condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero che entri in Italia per la prima volta, e` richiesta la stipula di un Accordo di integrazione, da sottoscrivere contestualmente alla presentazione dell’istanza del permesso di soggiorno. Nei successivi due anni il lavoratore e` tenuto a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da valutarsi in sede di verifica ad opera dello Sportello Unico. Una valutazione insufficiente puo` portare alla revoca del permesso di soggiorno e all’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. Nelle presenti note, dopo aver richiamato le disposizioni in materia di integrazione previste dall’art. 4-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (il Testo Unico dell’immigrazione, d’ora in avanti T.U.I.), si verificheranno i criteri e le modalita` per la sottoscrizione da parte dello straniero dell’Accordo di integrazione, le ipotesi di esenzione e di sospensione, e le modalita` di riconoscimento, o di decurtazione, dei crediti. Si concludera` analizzando le disposizioni in materia di verifiche finali ed il ruolo dell’Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.
Fonte: Ipsoa