mercoledì 4 agosto 2010

Manovra correttiva 2010 versione definitiva: limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore

Dopo l’approvazione di camera e Senato dello scorso 29 luglio 2010 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione - n. 122 del 30 luglio 2010 - del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Riportiamo una sintesi dell’articolo 20 in materia di limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore con le modifiche apportate in sede di conversione del suddetto decreto.
Art. 20
Adeguamento delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
Al fine di adeguare le disposizioni nazionali a quelle comunitarie in materia di antiriciclaggio, le seguenti limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore sono adeguate dall’attuale importo di € 12.500 a quello di € 5.000:
a) è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 5.000;
b) gli assegni bancari o postali di importo pari o superiore a € 5.000 devono recare l’indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
c) il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a € 5.000 può essere richiesto per iscritto dal cliente senza la clausola di non trasferibilità;
d) il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 5.000;
e) i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a € 5.000 devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad somma non eccedente.
È preclusa l’applicazione delle seguenti sanzioni di cui all’articolo 58 del D.Lgs. n. 231/2007:
a) la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito nel caso di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000 e di assegni bancari o postali di importo pari o superiore a € 5.000;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo nel caso di saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 5.000;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore nel caso di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a € 5.000, se tali violazioni siano commesse dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010