giovedì 27 novembre 2014

Lettere d’intento 2015: comunicazione all’Agenzia delle Entrate a cura dell’esportatore abituale

L’articolo 20 del Decreto semplificazioni modifica la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle lettere di intento, disciplinata dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del D.L. n. 746 del 1983. 
In sostanza, per effetto delle modifiche, viene posto in capo al c.d. “esportatore abituale” (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell’IVA) l’obbligo di informare l'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento da consegnare, ai fini dell’agevolazione predetta, al proprio fornitore. 
Di conseguenza, viene abolito l'obbligo di comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute, da parte del fornitore dell'esportatore abituale. 
Il riscontro telematico - L'Agenzia delle Entrate dovrà rilasciare apposita ricevuta con l'indicazione dei dati contenuti nella lettera d’intento trasmessa dall'esportatore abituale, che consegna al proprio fornitore o prestatore, ovvero in dogana, la lettera di intento trasmessa all'Agenzia delle Entrate, assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa. 
Il fornitore potrà effettuare l'operazione senza applicazione dell’imposta, solo dopo aver ricevuto la lettera d'intento trasmessa e la relativa ricevuta telematica. 
La verifica implica il riscontro telematico dell'avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento. Esso potrà essere effettuato anche tramite il cassetto fiscale potenziato. 
Tali documenti devono essere presentati in dogana nel caso delle importazioni, ma solo fino al momento in cui l’Agenzia delle Entrate non condividerà l'archivio con le Dogane. 
Quando sarà conclusa la condivisione dei dati, l'esportatore abituale non dovrà nemmeno più consegnare alle Dogane la copia cartacea delle dichiarazioni d'intento e le relative ricevute telematiche, ma sarà sufficiente indicare nella dichiarazione doganale il numero della ricevuta rilasciata. 
Sanzioni - Se il fornitore/prestatore emette fattura non imponibile, prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate, è prevista una sanzione che va dal 100 al 200% dell'imposta. 
La comunicazione telematica delle lettere d'intento sarà effettuata direttamente dall'esportatore abituale a partire da quelle relative al 2015. 
Dunque, dovrebbero rientrarvi anche quelle eventualmente emesse alla fine del 2014, ma relative a operazioni da effettuarsi a partire dal 1° gennaio 2015. 
Il fornitore/prestatore deve indicare in dichiarazione annuale Iva (a partire da Iva 2016) i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell'Iva nei confronti dei singoli esportatori abituali. Il modello dichiarativo relativo al 2015 pertanto sarà opportunamente integrato. 
A seguito delle novità che saranno introdotte, dovrà essere il committente/cessionario (esportatore abituale) a dover trasmettere la dichiarazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate. 
La dichiarazione d’intento e la ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle Entrate saranno consegnate al cedente/fornitore, il quale dovrà riepilogare nella dichiarazione Iva annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute. 
Comunque, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, verrà emanato un provvedimento che definirà le modalità applicative delle nuove disposizioni e i requisiti per il rilascio della ricevuta. 
Entro 120 giorni dall'entrata in vigore, inoltre, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dell'Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d'intento.
Fonte: Fiscal Focus