mercoledì 5 novembre 2014

INPS artigiani e commercianti 2014: entro il 17 novembre 2014 il pagamento della terza rata

Il 17 novembre 2014 (il 16 novembre è domenica) scade l’ultimo giorno utile per il versamento della terza rata dei contributi relativi al minimale da parte degli iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti. Mentre il 1° dicembre 2014 (il 30 novembre è domenica) scade il termine per il versamento del secondo acconto 2014 sulla quota del reddito eccedente. A tal proposito si rammenta che, a seguito del graduale incremento contributivo introdotto dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011), i valori contributivi ammontano a: 22,20% per gli artigiani; 22,29% per i commercianti (è compresa la maggiorazione dello 0,09%, valevole fino al 31/12/2014, istituita dall’art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996 ai fini dell’indennizzo per la cessazione dell’attività). 
Sono tenuti a effettuare il versamento dei contributi previdenziali in oggetto tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, titolari di imprese artigiane e commercianti, sia per sé stessi che per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa familiare o coniugale. 
I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che hanno conseguito, nell'anno precedente, un reddito eccedente il minimale, devono entro l’1 dicembre 2014 effettuare il versamento del secondo acconto. Per l'individuazione dell'importo complessivo degli acconti dovuti è necessario determinare il reddito eccedente il minimale, con riferimento al reddito d'impresa dell'anno 2013, utilizzando i minimali e massimali previsti per l'anno 2014. Sul reddito eccedente il minimale così determinato devono essere infine applicate le aliquote previste per l'anno 2014, tenendo conto di eventuali agevolazioni spettanti per lo stesso anno. 
Chi non provvede entro i termini stabiliti al versamento delle somme dovute, ovvero effettua versamenti inferiori al dovuto, è sanzionato con il pagamento di somme aggiuntive commisurate al tasso di differimento e di dilazione. Se il mancato o ritardato versamento non è ancora accertato dall'ufficio ovvero è sanato entro un anno dalla scadenza di legge, la sanzione è pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato del 5,5%. La sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge; raggiunto tale limite, maturano gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973, vigenti al momento del pagamento del tributo.
Fonte: Fiscal Focus