giovedì 15 maggio 2014

Redditometro 2014: in arrivo a maggio le lettere di convocazione per l’anno 2009

Si segnala che l'Agenzia delle Entrate, nei giorni scorsi, ha ufficialmente reso operativo lo strumento di accertamento del c.d. redditometro, inviando le prime lettere ai contribuenti considerati a rischio evasione con riferimento al periodo d'imposta 2009. 
L’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito (da ultimo con la circolare n. 24/2013) che “le nuove disposizioni si applicano con riferimento agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati per il 2009 e seguenti, superando il previgente impianto normativo, che rimane in vigore per i controlli relativi ai periodi d’imposta precedenti”. 
I redditi calcolati dall’Agenzia delle Entrate si basano su “spese certe” (i valori che risultano dall'Anagrafe tributaria) e per “elementi certi” (connesse alla disponibilità di beni risultanti da Anagrafe, come per esempio una casa o un'automobile).
Si ricorda che la Legge individua come possibili destinatari delle comunicazioni i soggetti che presentano una differenza tra reddito dichiarato e spese sostenute di oltre il 20%. 
Il contribuente che vede recapitarsi la lettera deve innanzitutto controllare la data in cui è fissato il primo incontro, solitamente circa una settimana dopo il ricevimento della lettera (le eventuali oscillazioni dipenderanno dalla disponibilità dei singoli uffici territoriali). Se impossibilitato, dal momento della ricezione il contribuente avrà 15 giorni di tempo per chiedere via telefono o per e-mail un altro incontro. 
Al fine di facilitare il controllo da parte del contribuente, l’Agenzia delle Entrate nella lettera è stato predisposto un apposito prospetto che costituirà l'argomento all'ordine del giorno sul quale le parti dovranno confrontarsi. In tale prospetto il contribuente può controllare le spese “incriminate” (nella prima colonna sono indicate le spese certe, la seconda le spese basate su dati certi) e fornire le giustificazioni dell'incompatibilità della spesa sostenuta nel 2009 con il reddito prodotto in quello stesso anno. A tal fine è stata predisposta una terza colonna dove il contribuente può integrare o modificare gli importi indicati sulla base delle risultanze in suo possesso. Un'altra sezione del prospetto consentirà all'interessato di indicare i saldi iniziali e finali dei propri conti correnti bancari e postali o dei conti titoli utilizzando gli estratti conto. 
Si sottolinea come tale lettera non costituisca un vero e proprio questionario, in quanto non si limita a chiedere al contribuente dei dati e la successiva restituzione e neppure un invito al contradditorio in quanto l’Amministrazione non dichiara esplicitamente l’imponibile contestato. 
Si evidenzia come al contribuente convenga rispondere perché questa replica costituisce la base di partenza per il confronto tra Agenzia delle Entrate e contribuente. La discussione sarà estremamente importante, in quanto il contribuente ha la possibilità di chiarire la sua posizione attraverso la prova documentale del possesso di redditi per i quali non vi era obbligo di dichiarazione o il finanziamento delle spese sostenute attraverso dismissioni, risparmi accumulati nel tempo ecc. Per contro l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di verificare e affinare la bontà dei dati contenuti nell'anagrafe tributaria evitando il rischio di accertamenti non esatti e a rischio di successivo ricorso. 
La risposta alla lettera può risultare conveniente anche per evitare la sanzione per mancata comparizione o omessa e incompleta risposta a questionari di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro) oltreché precludere ulteriori attività di controllo quali le indagini finanziarie. Nel caso infatti in cui il contribuente non si presenti o non fornisca i dati richiesti, l'Agenzia delle Entrate può avvalersi di altri strumenti di accertamento nonché sanzionare il contribuente.
Fonte: Fiscal Focus